La peculiare sentenza del Tribunale di Verona del 28 settembre 2016 in tema di mediazione si caratterizza per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale che delinea un vero e proprio obbligo delle parti di partecipare personalmente alla procedura.
Lunedi 5 Dicembre 2016 |
Nell'ambito di un procedimento volto a far dichiarare la nullità di una polizza vita sottoscritta tramite un promotore finanziario, le due parti convenute non erano intervenute personalmente nella procedura di mediazione obbligatoria: in particolare la Banca aveva partecipato tramite il proprio difensore, dichiarando che non intendeva proseguire nella procedura, mentre l’altra convenuta disertava il primo incontro, assumendo che la sua assenza era giustificata dal fatto che il proprio difensore aveva comunicato telefonicamente al mediatore un suo improvviso impedimento.
Parte attrice quindi faceva presente tali corcostanze, sollecitando implicitamente la condanna delle convenute alle sanzioni di cui all'art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010.
Sul punto il Tribunale distingue la posizione delle due convenute:
A) per quanto riguarda il promotore finanziario, il Tribunale osserva che nel verbale dell'incontro è stato riportato solo quanto il difensore aveva riferito al mediatore cosicchè la circostanza del suo non meglio precisato impedimento è del tutto indimostrata: di conseguenza il tribunale lo condanna al pagamento della sanzione;
B) riguardo invece alla posizione dell'altra convenuta, il tribunale riconosce che il comportamento della banca integra pienamente partecipazione al procedimento di mediazione, sulla base delle seguenti motivazioni:
preliminarmente il tribunale richiama l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che assume che ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 è necessario che alla mediazione le parti partecipino personalmente (assistite dai difensori) e non solo i difensori: tale indirizzo si fonda principalmente su un dato normativo letterale, l’art. 8, comma 1, del d. lg. 28/2010, che descrive le modalità di svolgimento della mediazione;
il tribunale di Verona dichiara espressamente di non aderire a tale interpretazione in quanto né la suddetta norma, nè altre del d. lgs. 28/2010, prescrivono la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicchè ad essa deve riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter essere lo sviluppo della procedura;
peraltro, di contro, nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore cosicchè il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto nel disposto dell’art. 83 c.p.c (del resto quella facoltà viene solitamente inserita nella procura alle liti);
peraltro, anche a voler ritenere che il legislatore abbia previsto come obbligatoria la presenza personale della parte al procedimento di mediazione, l’inosservanza di tale prescrizione non può determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale, anche qualora fosse l’attore a partecipare alla mediazione tramite il suo difensore: tale conseguenza non solo non è stata contemplata dal d. lgs. 28/2010 ma, a ben vedere, è stata da esso implicitamente ma chiaramente esclusa;
infatti - prosegue il giudice di Verona - il legislatore ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege, e tiene quindi un comportamento più grave di quello della parte che ci partecipa tramite il proprio difensore, la sanzione della condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento argomenti di prova;
tale impostazione verrebbe però stravolta se si ricollegasse alla condotta meno grave una sanzione più severa della predetta quale l’improcedibilità della domanda.