Con l’ordinanza n. 10450/2020, pubblicata il 3 giugno 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla mancata sottoscrizione da parte del difensore della copia notificata alla controparte dell’atto di citazione.
Venerdi 3 Luglio 2020 |
IL CASO: La vicenda nasce dal giudizio promosso da una società per ottenere il pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del convenuto. Nel costituirsi in giudizio, quest’ultimo spiegava domanda riconvenzionale tesa ad accertare l’inadempimento dell’impresa relativamente ad alcuni lavori non eseguiti ed eccepiva la nullità dell’atto di citazione in quanto nella copia dell'atto mancava l’indicazione della firma di colui che aveva conferito il mandato alle liti, la firma per autentica del legale, l'indicazione dell'incarico difensivo anche ad un altro legale.
L’appello proposto dall’originaria attrice avverso la sentenza di primo grado veniva accolto dalla Corte di Appello, la quale riteneva che l’originale dell’atto di citazione conteneva tutti gli elementi non riportati nella copia notificata e, comunque, i vizi della citazione erano stati sanati dalla costituzione del convenuto tenuto conto del principio di conservazione degli atti come previsto dal terzo comma dell’articolo 164 c.p.c. Inoltre, secondo la Corte territoriale, la procura alle liti è valida anche se non sottoscritta dalla parte nella copia notificata al destinatario dell'atto, e la mancata sottoscrizione del difensore nella copia notificata non incide sulla validità della citazione se tale firma esiste nell'originale.
Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originario convenuto il quale deduceva, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 163 c.p.c., nn. 2 e 6, art. 164 c.p.c., comma 1 e art. 167 c.p.c., comma 2, avendo erroneamente il giudice di merito ritenuto che l'originale dell'atto introduttivo del giudizio, non affetto dalle stesse mancanze riscontrate nella copia notificata, ne impedisse la nullità, in contrasto con il principio generale secondo il quale in caso di difformità prevale la copia notificata dell'atto.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha rigettato ribadendo il principio secondo il quale la mancata sottoscrizione del difensore nella copia dell’atto di citazione notificata non incide sulla validità dell’atto, ove la sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore (cfr., ex aliis, Cass., sent. n. 20817 del 2006).
Inoltre, in merito alla mancanza nella copia notificata dell’atto introduttivo del giudizio della indicazione del conferimento dell’incarico difensivo anche al secondo difensore, per i giudici di legittimità essa non incide sulla validità della procura in quanto nel caso in cui il mandato venga conferito a più di un difensore esso si presume conferito disgiuntamente a ciascuno di essi, a meno che non via sia una in equivoca manifestazione di volontà della parte sul carattere congiunto del mandato.
Pertanto, in assenza di una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato, ciascun difensore è autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio non configurandosi nessun profilo di nullità dell'atto nel caso di eventuale mancanza della firma degli altri difensori ( Cass., sentt. n. 11344 e n. 1168 del 2004).