Copia notificata della citazione senza la firma del legale: conseguenze

Copia notificata della citazione senza la firma del legale: conseguenze
Martedi 22 Maggio 2018

Con l’ordinanza n. 11793/2018, pubblicata il 15 maggio scorso, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla validità o meno della notifica della citazione nel caso in cui la copia consegnata al destinatario è priva della sottoscrizione del difensore.

Secondo i giudici di legittimità, la mancanza della firma non comporta la nullità tutte le volte in cui sulla scorta degli elementi contenuti nella copia notificata si possa desumere la provenienza del procuratore abilitato munito di mandato.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour prende spunto dalla domanda di restituzione somme versate da due cittadini in favore di una società organizzatrice di viaggi e dalla richiesta di risarcimento dei danni patiti per non aver potuto usufruire della vacanza che avevano prenotato in Florida a causa dell’imperversare sul posto di un uragano. La società convenuta rimaneva contumace. Il Tribunale accoglieva la domanda dei turisti. Avverso la sentenza di prime cure, proponeva appello la convenuta soccombente rilevando che la citazione introduttiva del giudizio era nulla in quanto la copia notificata era priva della sottoscrizione del difensore degli attori. La Corte di Appello, pur rilevando che la copia notificata dell’atto di citazione era priva della firma del difensore, rigettava il gravame e affermando che era stato raggiunto lo scopo in quanto, comunque, l’atto era pervenuto nella conoscenza del destinatario, il quale aveva ammesso di averne preso cognizione e di aver seguito le vicende del giudizio “dall’esterno”. Pertanto, la società rimasta soccombente, proponeva ricorso per Cassazione insistendo nell’eccezione di nullità della citazione in quanto, nel caso di specie non era configurabile nessuna sanatoria per raggiungimento dello scopo.

LA DECISIONE: Secondo gli Ermellini:

  1. Lo scopo della notifica dell’atto di citazione non è solo quello di mettere il convenuto nelle condizioni di conoscere le preteste avanzate dell’attore e le ragioni giuridiche sottese alla suddetta pretesa, ma anche a favorirne la costituzione in giudizio;

  2. Per affermare che un atto di citazione nullo abbia raggiunto lo scopo è necessaria la costituzione del convenuto e non già per il solo fatto che l’atto sia pervenuto nella conoscenza del destinatario;

  3. Affinchè sorga l’onere per il convenuto di costituirsi in giudizio, è necessario che gli sia validamente notificato un atto altrettanto valido;

  4. I suddetti presupposti “non possono essere surrogati, ai fini di istituire un valido contraddittorio, dalla conoscenza che aliunde egli abbia avuto del processo e neppure da notificazioni eseguite ad altri effetti (Cass. Sez. 3, sentenza n. 1090 del 19/0/1974);

  5. “La disposizione dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, deve essere interpretata con riferimento allo scopo proprio dell’atto. Ne consegue che la nullità incorsa nella notificazione della citazione non è sanata se la parte convenuta non si è costituita, e a nulla rileva la circostanza che essa sia effettivamente venuta a conoscenza dell’atto”;

  6. Come più volte affermato, dalla stessa Corte di Cassazione, la mancanza della sottoscrizione del difensore, nella copia dell’atto introduttivo del giudizio notificata al convenuto, non ne comporta la nullità, quando dalla stessa, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato;

  7. Ai fini del raggiungimento dello scopo di un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione rileva non la sua conoscibilità ma la riferibilità alla persona che ne appare l’autore;

  8. Nel caso in cui nell’atto notificato manchi la sottoscrizione, tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità può assumere rilievo anche l’indicazione, nella relazione di notificazione, che quest’ultima è stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore dell’atto (ex per ultima, Sez. 3, sentenza n. 802 del 28/01/1987);

Poichè nel caso esaminato nella copia notificata dell’atto di citazione era stato apposto il “visto” dell’ufficiale giudiziario che ha proceduto ad eseguire la notifica, tale visto è di per sè idoneo a documentare che la richiesta di notifica è avvenuta ad istanza dell’avvocato indicato come estensore dell’atto di citazione, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, pur non condividendo la tesi della Corte di Appello, ha rigettato il ricorso ritenendo il dispositivo conforme a diritto.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 11793 del 15/05/2018

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