Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 11793 del 15/05/2018

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 11793 del 15/05/2018
Martedi 22 Maggio 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7422/2016 proposto da:

BEST TOUR ITALIA S.P.A., (già Kuoni Italia s.p.a.) P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PORRO n.8, presso lo studio dell'avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati F. CARLO ASSERETO, e ANDREA GRECO;

- ricorrente -

contro

F.G., D.G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI n.21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA TOMASSINI, rappresentati e difesi dagli avvocati ANDREA DOMENICO NAPPI, CARMINE GIUGLIANO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1343/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Svolgimento del processo

1. F.G. ed D.G.A. convennero dinanzi al Tribunale di Avellino - per quanto in questa sede ancora rileva - la società Kuoni Gastaldi Tours s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale dapprima in Kuoni Italia s.p.a., e quindi in Best Tour Italia s.p.a.; d'ora innanzi, per brevità, sempre e comunque "la BTI"), esponendo che:

-) avevano stipulato con la BTI, organizzatore di viaggi, un contratto di acquisto di un "pacchetto turistico" avente ad oggetto un viaggio ed un soggiorno nella città di (OMISSIS), seguito da una crociera nel (OMISSIS);

-) giunti sul posto, non poterono fruire della vacanza a causa dell'imperversare nello stato della (OMISSIS) dell'uragano "(OMISSIS)".

Chiesero perciò la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento del danno. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.046 secondi