La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18047/2018 ha stabilito che in caso di malattia sopravvenuta chi ha acquistato un pacchetto turistico “all inclusive” può ottenere il rimborso del prezzo dell'intera prestazione anche in assenza di una polizza assicurativa a garanzia degli “inconvenienti imprevedibili”.
Il caso: A.A. e L.L. convenivano in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Bologna, la S. Spa e, premesso di aver acquistato presso la società un pacchetto turistico "all inclusive" al quale avevano dovuto rinunciare a causa della grave ed improvvisa patologia che aveva colpito l' A., chiedevano la condanna della società alla restituzione della somma da loro pagata come prezzo dell'intera prestazione pattuita.
Il giudice di pace accoglieva la domanda; il Tribunale di Bologna respingeva l'appello della società, compensando parzialmente le spese del grado.
La società ricorre quindi in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, ha modo di specificare i seguenti principi:
a) la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile.
- In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione";
b) si deve escludere che l'impossibilità sopravvenuta debba essere - come prospettato dal ricorrente - necessariamente ricollegata al fatto di un terzo: la non imputabilità al debitore non restringe il campo delle ipotesi ma consente di allargare l'applicazione della norma a tutti i casi, meritevoli di tutela, in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto;
c) la mancata stipula, da parte dei contraenti, della polizza assicurativa volta a coprire eventi imprevedibili come quello in esame, non sposta i termini della decisione; tale possibilità, infatti, all'epoca in cui venne acquistato il pacchetto turistico costituiva una mera facoltà sia per il cliente che per l'operatore turistico: ciò non incide, dunque, sulla valutazione dell'impossibilità sopravvenuta alla prestazione.
d) infondata è l'argomentazione della ricorrente, che lamenta che la decisione impugnata prevede uno sbilanciamento del sinallagma contrattuale e il trasferimento del rischio dell'evento accidentale a totale carico del tour operator, con conseguente costituzione di una sorta di responsabilità oggettiva: l'art. 1463 c.c assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l'ambito contrattuale della responsabilità.