Locazioni: modalità e termini per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione a D.I.

Locazioni: modalità e termini per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione a D.I.

E’ valida l’opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione insoluti proposta con atto di citazione se l’iscrizione viene eseguita con il deposito della cosiddetta “velina” e non dell’originale entro il termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Lunedi 25 Settembre 2017

I suddetti principi più volte confermati dalla Corte di Cassazione sono stati ribaditi recentemente dai giudici di legittimità con l’ordinanza n. 21671/2017, pubblicata il 19 settembre scorso.

IL CASO: La Corte di Appello di Bologna rigettava l’appello promosso dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall’Amministrazione dello Stato.

Il decreto ingiuntivo aveva per oggetto il mancato pagamento di canoni di locazione immobiliari. L’opposizione veniva proposta con atto di citazione anziché con ricorso e l’iscrizione a ruolo veniva eseguita con la “velina” e l’originale veniva depositato dopo la scadenza del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Il Ministero proponeva, quindi, ricorso per Cassazione deducendo “la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 164, 414, 415, 416, 420, 447 bis, 641, 645 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cpc” per aver il Giudice di merito ritenuto non idonea la costituzione in giudizio con la sola “velina” ai fini della ritualità dell’iscrizione al ruolo dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento ha evidenziato che secondo il consolidato orientamento degli stessi giudici di legittimità:

1. «la costituzione in giudizio dell’opponente avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell’atto di citazione (cosiddetta velina) anziché, come previsto dall’art. 165 cod. proc. civ., l’originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell’opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell’originale medesimo» (Cass. 20/07/2015, n. 15130);

2. La proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia erroneamente avvenuta con rito ordinario anziché con il dovuto rito del lavoro resta sanata in caso di deposito dell’atto di citazione mediante iscrizione a ruolo della causa entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del monitorio. Da ciò è evidente che l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia avvenuta mediante tempestiva iscrizione a ruolo della sola velina è rituale, purchè – come avvenuto nella specie – l’scrizione a ruolo abbia luogo entro il termine fissato per l’opposizione e sia seguito dal deposito dell’originale (Cassazione 02/04/2009 n. 8014; Cassazione ordinanza n. 27343 del 29/12/2016).

Pertanto, in virtù dei suddetti principi, gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno, cassato la sentenza impugnata e hanno rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione la quale dovrà riesaminare la questione tenendo conto dei suddetti principi.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 19/09/2017 n.21671

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