La transazione intercorsa tra la parte civile e il terzo garante coobbligato, in solido con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione.
Lunedi 12 Febbraio 2024 |
In tal senso si è espressa la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5647 del 09 febbraio 2024.
Il caso: Il Tribunale di Messina - nel riconoscere la penale responsabilità di Tizio per il delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., per avere colposamente cagionato, a seguito di incidente stradale, lesioni personali gravi in danno di Caio – condannava l'imputato, in solido con la compagnia di assicurazioni al risarcimento degli ulteriori danni liquidati in via equitativa in euro 5.000,00, oltre alla rifusione delle spese.
La parte civile proponeva appello avverso la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità per essere stato determinato il risarcimento in suo favore solo in via equitativa, mentre invece, nella comprovata dimostrazione del maggior danno effettivamente patito, il primo giudice avrebbe dovuto disporre una liquidazione ben più elevata, da lui indicata come congrua nella misura di euro 116.143,00.
La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione nella ritenuta carenza di interesse della parte civile, ritenendo già soddisfatta la vantata pretesa risarcitoria per effetto di una transazione intervenuta, in via stragiudiziale ed in data antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado, fra il difensore di Caio e la compagnia di assicurazione
A seguito di ciò, la persona offesa aveva rimesso la querela presentata nei confronti di Tizio dichiarando di avere ricevuto completo ristoro del danno patito in occasione del sinistro stradale.
Il difensore di Caio ricorre in Cassazione lamentando, con unico motivo, violazione di legge:
per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito valenza transattiva alle comunicazioni intervenute fra la stessa parte civile e la Compagnia assicuratrice, stante il tenore solo dichiarativo di tale corrispondenza
per aver erroneamente tenuto conto dell'assenza di predisposizione di un vero e proprio atto di rinuncia all'azione.
Per la Suprema Corte la doglianza è fondata, ritenendo che:
a) la Corte territoriale non ha adeguatamente esaminato la circostanza per cui la transazione oggetto di controversia aveva, comunque, riguardato il riconoscimento del 70% di corresponsabilità, per cui, a fronte di un giudizio che ha riconosciuto l'autonoma responsabilità dell'imputato, ben potrebbe eventualmente ipotizzarsi una diversa decisione di condanna a fini civili nei confronti di Tizio;
b) in tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esito della transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione;
b) infatti la deroga prevista dall'art. 1304 cod. civ. al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non alla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun t itolo per profittarne.