Licenziamento illegittimo e risarcimento: superato il limite delle sei mensilità

Nota a Corte costituzionale, sentenza 22 ottobre 2026, n. 174.
Licenziamento illegittimo e risarcimento: superato il limite delle sei mensilità

Sommario: 1. La portata della decisione. – 2. La vicenda giudiziaria e il quadro normativo. – 3. Il percorso della giurisprudenza costituzionale. – 4. Il fondamento costituzionale dell’adeguatezza risarcitoria. – 5. La nuova disciplina dell’indennità. – 6. Le conseguenze applicative e le questioni ancora aperte. – 7. Considerazioni conclusive.

Mercoledi 28 Ottobre 2026

1. Una pronuncia destinata a incidere sulla tutela dei lavoratori

Con la sentenza n. 174 del 2026, depositata il 22 ottobre, la Corte costituzionale compie un ulteriore e significativo intervento di riequilibrio nel sistema delle tutele riconosciute ai lavoratori illegittimamente licenziati.

La decisione assume particolare rilevanza perché riguarda una categoria di prestatori di lavoro storicamente destinataria di una protezione economica più contenuta: i dipendenti delle imprese di minori dimensioni, assunti anteriormente al 7 marzo 2015 e soggetti al regime di tutela obbligatoria previsto dall’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione nella parte in cui subordinava la possibilità di ottenere una maggiorazione dell’indennità risarcitoria alla circostanza che il datore di lavoro occupasse complessivamente più di quindici dipendenti.

L’effetto della pronuncia è particolarmente importante: anche nelle imprese con organici più ridotti, il giudice può ora riconoscere indennità fino a dieci o quattordici mensilità, in presenza dei requisiti di anzianità previsti dalla legge.

Non si tratta soltanto di un incremento delle potenziali conseguenze economiche del licenziamento illegittimo. La decisione riafferma un principio di portata generale: la tutela risarcitoria, quando rappresenta il principale rimedio contro la perdita ingiustificata del lavoro, deve essere concretamente adeguata al pregiudizio e possedere un’apprezzabile efficacia dissuasiva.

2. La vicenda giudiziaria e l’insufficienza della tutela obbligatoria

La questione trae origine da un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Livorno da una lavoratrice impiegata, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale, presso uno studio odontoiatrico sin dal novembre 2003.

Nel luglio 2024, dopo oltre vent’anni di servizio, la dipendente era stata licenziata per giusta causa, a seguito di contestazioni concernenti presunte irregolarità nello svolgimento delle mansioni.

Il giudice rimettente aveva individuato rilevanti profili di illegittimità del recesso, con particolare riguardo alla mancata preventiva contestazione degli addebiti e all’insufficienza della prova relativa alla responsabilità della lavoratrice.

Non ritenendo configurabile, nel caso concreto, un’ipotesi di nullità del licenziamento, il Tribunale aveva individuato il rimedio applicabile nell’art. 8 della legge n. 604/1966.

La disposizione, prima della pronuncia, prevedeva per i lavoratori delle imprese di minori dimensioni un’indennità compresa, ordinariamente, tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Il limite massimo poteva essere elevato fino a dieci mensilità per i lavoratori con anzianità superiore a dieci anni e fino a quattordici mensilità per quelli con anzianità superiore a venti anni, ma soltanto a condizione che il datore occupasse complessivamente più di quindici dipendenti.

Il Tribunale evidenziava dunque l’inadeguatezza di una disciplina che, nella fattispecie, avrebbe contenuto il ristoro economico entro un massimo di circa 8.600 euro.

Occorre precisare che la Corte costituzionale non ha accertato direttamente l’illegittimità del licenziamento né liquidato l’indennità spettante alla ricorrente. Ha invece rimosso il vincolo normativo che impediva al giudice del lavoro di riconoscere, ricorrendone i presupposti, una tutela economica più elevata.

3. Dalla sentenza n. 194/2018 alla pronuncia n. 174/2026: l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale

La sentenza in commento non costituisce un intervento isolato. Si inserisce in un percorso giurisprudenziale attraverso il quale la Corte costituzionale ha progressivamente ricondotto la disciplina dei licenziamenti ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della tutela.

Una prima tappa fondamentale è rappresentata dalla sentenza n. 194 del 2018, con la quale la Consulta ha dichiarato illegittimo il meccanismo che, nell’ambito del d.lgs. n. 23/2015, determinava rigidamente l’indennità in funzione della sola anzianità di servizio.

Con la successiva sentenza n. 150 del 2020, analogo principio è stato affermato rispetto alla quantificazione dell’indennità prevista per determinati vizi formali e procedurali del licenziamento.

Il tema della tutela economica nelle piccole imprese è stato poi affrontato dalla sentenza n. 183 del 2022, nella quale la Consulta, pur dichiarando inammissibili le questioni allora proposte, aveva segnalato l’inadeguatezza del limite massimo delle sei mensilità stabilito per i rapporti soggetti alle tutele crescenti.

Quel monito ha trovato un primo esito nella sentenza n. 118 del 2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il tetto delle sei mensilità previsto dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 per i lavoratori delle piccole imprese assunti a decorrere dal 7 marzo 2015.

Per tali rapporti, nel caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo soggetto alla tutela dell’art. 3, comma 1, il possibile intervallo indennitario è così passato a tre-diciotto mensilità.

Quell’intervento aveva tuttavia determinato un’asimmetria significativa: nelle piccole imprese, i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 potevano beneficiare di una tutela monetaria potenzialmente più elevata rispetto a quella riconosciuta ai dipendenti assunti in precedenza.

Il filo conduttore di questa evoluzione è riconoscibile: la discrezionalità legislativa nella disciplina delle conseguenze del licenziamento incontra un limite costituzionale quando la tutela economica diviene talmente ridotta o rigida da perdere la propria funzione riparatoria e deterrente.

4. Il fondamento costituzionale: dignità, proporzionalità ed effettività del risarcimento

L’art. 3 Cost., sul piano dell’eguaglianza e della ragionevolezza, richiede che la tutela risarcitoria permetta di differenziare situazioni sostanzialmente diverse.

Ne deriva l’esigenza di una valutazione individualizzata del comportamento delle parti, delle condizioni del lavoratore, dell’anzianità di servizio e delle peculiarità del rapporto.

Gli artt. 4 e 35 Cost. attribuiscono poi una specifica rilevanza costituzionale alla protezione del lavoro, imponendo che il potere di recesso datoriale sia sottoposto a condizioni e limiti effettivi.

Particolarmente significativa è, inoltre, la valorizzazione dell’art. 41, secondo comma, Cost., che vieta lo svolgimento dell’iniziativa economica privata in contrasto con la dignità umana, oltre che con gli altri limiti costituzionalmente previsti.

Infine, assume rilievo l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, che riconosce ai lavoratori licenziati senza valido motivo il diritto a una congrua compensazione o ad altra appropriata forma di riparazione.

Nel dichiarare fondate le questioni rispetto ai parametri evocati, la Consulta riconduce quindi il tema del risarcimento a un’esigenza più ampia di effettività della protezione giuridica.

Da tale impostazione discendono tre funzioni essenziali dell’indennità: compensare il pregiudizio conseguente al licenziamento illegittimo, permettere una valutazione proporzionata alla specificità della vicenda e scoraggiare l’esercizio arbitrario del potere di recesso.

5. Il contenuto della decisione: la rimozione del requisito dimensionale

Il Tribunale di Livorno aveva prospettato una pronuncia sostitutiva, volta a elevare da sei a dodici mensilità il limite massimo ordinario dell’indennità.

Anziché costruire un nuovo tetto risarcitorio, ha eliminato dall’ultimo periodo dell’art. 8 della legge n. 604/1966 le parole che subordinavano le maggiorazioni all’occupazione di più di quindici prestatori di lavoro.

Si tratta di una pronuncia di accoglimento parziale a contenuto ablativo: la Corte non introduce una disciplina completamente nuova, ma rimuove un requisito ritenuto costituzionalmente illegittimo, rendendo applicabile un meccanismo di maggiorazione già previsto dall’ordinamento.

Ne consegue che, per i rapporti soggetti all’art. 8 della legge n. 604/1966, il sistema deve oggi essere interpretato nei seguenti termini:

  • Indennità ordinaria compresa tra 2,5 e 6 mensilità.

  • Possibilità di maggiorazione fino a 10 mensilità per i lavoratori con anzianità superiore a dieci anni.

  • Possibilità di maggiorazione fino a 14 mensilità per i lavoratori con anzianità superiore a venti anni.

Il dato assume un’importanza particolare considerando che la disciplina riguarda lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Alla data della pronuncia, tutti coloro che rientrano ordinariamente in questo regime hanno ormai maturato un’anzianità superiore a dieci anni.

È altrettanto importante chiarire che la Corte non ha trasformato i valori massimi in indennità automaticamente dovute.

Il giudice conserva il compito di individuare l’importo concretamente spettante, applicando i criteri contenuti nell’art. 8 della legge n. 604/1966 e nell’art. 30, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Tra gli elementi da valutare rientrano il numero dei dipendenti e le dimensioni dell’impresa, l’anzianità e le condizioni del lavoratore, il comportamento delle parti, la situazione del mercato del lavoro locale e gli ulteriori parametri normativamente rilevanti.

La dimensione aziendale, dunque, non scompare dalla valutazione: cessa di costituire una preclusione assoluta all’accesso alle maggiorazioni, ma continua a essere un criterio utile per graduare la risposta risarcitoria.

6. Le conseguenze applicative e le questioni ancora aperte

6.1. Una maggiore tutela per i lavoratori con elevata anzianità

Il primo effetto consiste nella possibilità di attribuire un ristoro economico maggiormente proporzionato alla perdita del lavoro, specialmente nei rapporti di lunga durata.

Un lavoratore con oltre vent’anni di anzianità potrà aspirare, ricorrendone i presupposti, a un’indennità massima di quattordici mensilità anche qualora il datore di lavoro occupi pochissimi dipendenti.

La possibilità di ottenere una tutela più elevata appare particolarmente significativa nei casi in cui la cessazione illegittima del rapporto intervenga dopo una lunga storia professionale e in una fase della vita caratterizzata da maggiori difficoltà di ricollocazione.

6.2. Il necessario bilanciamento con le esigenze della piccola impresa

La Consulta riconosce che la struttura ridotta dell’organizzazione produttiva può giustificare una moderazione delle conseguenze economiche del licenziamento illegittimo.

La sostenibilità economica della tutela e la protezione del lavoratore costituiscono interessi da contemperare, non valori destinati a escludersi reciprocamente.

In questa prospettiva, la sentenza non nega la rilevanza delle dimensioni aziendali, ma impedisce che esse diventino l’unico motivo per comprimere in modo eccessivo la risposta risarcitoria.

6.3. Gli effetti sui giudizi pendenti e sulle conciliazioni

Sul piano processuale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale produce i suoi effetti secondo l’art. 136 Cost. e l’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La nuova disciplina risultante dalla pronuncia è destinata a trovare applicazione anche nei giudizi ancora pendenti, secondo i principi che regolano gli effetti delle sentenze costituzionali sui rapporti non esauriti.

Non ne consegue, invece, la riapertura automatica delle controversie già definite con provvedimenti irrevocabili o mediante accordi che abbiano consolidato definitivamente gli effetti del rapporto controverso.

La sentenza potrà inoltre incidere sulle valutazioni economiche effettuate in sede di conciliazione, poiché amplia il possibile rischio risarcitorio del datore di lavoro nei casi rientranti nella disciplina esaminata.

6.4. Il rapporto con le tutele crescenti e il limite della riforma giurisprudenziale

La pronuncia contribuisce a ridurre la disparità di trattamento che si era determinata, dopo la sentenza n. 118/2025, tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015 nelle imprese di minori dimensioni.

Permangono infatti differenze sia nella struttura delle indennità sia nei rispettivi limiti massimi, che rispondono a discipline legislative differenti.

In particolare, il possibile limite di quattordici mensilità previsto dall’art. 8 della legge n. 604/1966 non coincide con quello delle diciotto mensilità raggiungibile, per determinate ipotesi, dai lavoratori soggetti al d.lgs. n. 23/2015.

Rimane inoltre ferma la distinzione tra tutela obbligatoria e tutela reintegratoria, fatta salva l’applicazione delle specifiche forme di reintegrazione previste dalla legge per i licenziamenti nulli e per le altre fattispecie cui essa è espressamente riconosciuta.

Da un punto di vista sistematico, la sentenza costituisce quindi un intervento importante, ma non definitivo, all’interno di un quadro normativo ancora frammentato.

7. Considerazioni conclusive: il risarcimento come presidio della dignità del lavoro

La Corte costituzionale ribadisce che la previsione di una tutela economica contro il recesso illegittimo non soddisfa, di per sé, le esigenze costituzionali di protezione del lavoratore.

Un’indennità rigidamente contenuta entro limiti troppo modesti può infatti risultare incapace sia di compensare adeguatamente il pregiudizio sia di esercitare un’effettiva funzione preventiva rispetto a comportamenti datoriali illegittimi.

Essa riafferma il principio secondo cui l’efficacia giuridica del divieto di licenziamento ingiustificato dipende anche dalla serietà delle conseguenze previste per la sua violazione.

In questa prospettiva, il diritto del lavoro conserva la propria funzione di riequilibrio del rapporto contrattuale, nel quale alla libertà organizzativa dell’imprenditore deve corrispondere una protezione effettiva della posizione del prestatore.

Il valore della pronuncia emerge soprattutto nel riconoscimento che la ridotta dimensione dell’impresa non può giustificare una tutela meramente simbolica, incapace di considerare la gravità del licenziamento e le condizioni personali e professionali del lavoratore. Resta aperta l’esigenza di una sistemazione legislativa più organica delle conseguenze del licenziamento illegittimo, oggi articolate in discipline differenti in funzione della data di assunzione, delle dimensioni datoriali e della natura del vizio.

La sentenza n. 174/2026 contribuisce tuttavia a delineare un principio destinato a orientare anche i futuri interventi normativi: la tutela del lavoro non può dirsi effettiva quando la lesione illegittima del rapporto trova una risposta economica manifestamente inadeguata.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali

Normativa: artt. 3,4,35,41,117 e 136 Cost.; art. 2119 c.c.; artt. 1,3 e 8, legge 15 luglio 1966, n. 604; art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300; legge 11 maggio 1990, n. 108; legge 28 giugno 2012, n. 92; artt. 3,4 e 9, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23; art. 30, comma 3, legge 4 novembre 2010, n. 183; art. 24 della Carta sociale europea.

Giurisprudenza costituzionale:

Corte cost., sent. n. 174/2026, in particolare §§ 19–25 del Considerato in diritto. https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/174

Corte cost., sent. n. 118/2025, relativa al tetto indennitario applicabile ai nuovi assunti nelle piccole imprese. https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/118

Corte cost., sent. n. 183/2022, sul problema dell’insufficienza della tutela nelle piccole imprese. https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2022/183

Corte cost., sent. n. 150/2020, sui criteri di determinazione dell’indennità per vizi formali e procedurali. https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2020/150

Corte cost., sent. n. 194/2018, sulla necessaria personalizzazione dell’indennità e sul superamento dell’automatismo fondato sulla sola anzianità. https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2018/194

Giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2025, n. 13741, richiamata dalla Corte costituzionale per la previgente disciplina dei requisiti cumulativi necessari alle maggiorazioni dell’indennità ex art. 8 della legge n. 604/1966.

Allegato:

Corte Costituzionale sentenza 174 2026

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