Con la sentenza n. 7185/2017, pubblicata in data 21 marzo 2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla decorrenza del termine dei trenta giorni previsto dall’art. 5 della legge 89/01, meglio conosciuta come Legge Pinto, per la notifica del ricorso e del decreto di liquidazione dell’equa riparazione al Ministero della Giustizia.
Secondo i Giudici di Legittimità il suddetto termine, considerato perentorio dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza nr. 2656 del 1 febbraio 2017, decorre dalla comunicazione del decreto a mezzo pec da parte della Corte di Appello al ricorrente.
IL CASO: Un cittadino, vittima delle lungaggini della giustizia, aveva richiesto ed ottenuto dalla Corte d’Appello il decreto di ingiunzione nei confronti del Ministero della Giustizia a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo. Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione il Ministero della Giustizia eccependo la tardività della notifica in quanto eseguita oltre il termine dei trenta giorni dalla emissione.
La Corte d’Appello accoglieva l’opposizione e dichiarava l’inefficacia del decreto di liquidazione dell’equa riparazione. Avverso il provvedimento della Corte di Appello che ha accolto l’opposizione del Ministero, il creditore proponeva ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi che i Giudici di Legittimità hanno ritenuto di esaminare congiuntamente in quanto entrambi diretti ad affermare l’esistenza di un onere di comunicazione del decreto di liquidazione da parte della Cancelleria.
LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi dell’impugnazione, ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con la sentenza in commento, gli Ermellini hanno osservato che:
1. anche se l’articolo 5, comma 2 della legge 89/01 prevede che il decreto diventi inefficace qualora la notificazione non venga eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in Cancelleria del provvedimento, si deve ritenere che il suddetto termine decorre dalla comunicazione del decreto stesso alla parte ricorrente;
2. ciò si desume sia dal quarto comma dell’art. 5, comma 2 della legge 89/01, secondo il quale il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei Conti e ai titolari dell’azione disciplinare, sia dalla sostanziale continuità normativa rispetto al precedente testo dello stesso articolo 5, il quale prima delle modifiche apportate dal decreto legge n. 83/12 espressamente prevedeva la comunicazione del decreto oltre che alle parti anche alle suddette autorità;
3. tale interpretazione è avvalorata anche dal fatto che se il decreto ingiuntivo non viene notificato nel termine di sessanta giorni dall’emissione, così come previsto dall’art. 644 c.p.c., diventa inefficace ma può essere ripresentato, non altrettanto avviene nel caso del decreto di accoglimento della domanda per il riconoscimento dell’equa riparazione, in quanto ai sensi del secondo comma dell’art. 5 della legge Pinto non può essere ripresentato.