Cassazione civile Sez. VI - 2 Sentenza del 21/03/2017 n.7185

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Lunedi 3 Aprile 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7471/2016 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO VALLA 18, presso lo studio dell'avvocato LUCA MARAGLINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO FRABASILE giusta procura speciale allegata in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 1035/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, emesso il 15/12/2015 e depositato l'8/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Svolgimento del processo

Con decreto dell'8.1.2016 la Corte d'appello di Lecce, accogliendo l'opposizione erariale proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, dichiarava inefficace, perchè notificato il 29.6.2015, decorso il termine di cui all'art. 5, comma 2, legge cit., il decreto monocratico che la stessa Corte, su ricorso di T.V., aveva emesso il 18.5.2015 a carico del Ministero della Giustizia.

Per la cassazione di tale decreto T.V. ricorre sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso deduce l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, quale la ritardata comunicazione, avvenuta a mezzo PEC soltanto in data 28.5.2015, e dunque dieci giorni dopo l'emissione del decreto di ingiunzione.

2. - Il secondo motivo lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, e dell'art. 45 disp. att. c.p.c., comma 4, nonchè del principio di affidamento. ...

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