In data 11 maggio 2016 la Camera ha definitivamente approvato il DDL Cirinnà recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, introducendo quindi nella legislazione italiana l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale formazione sociale e la disciplina della convivenza di fatto.
Il testo si articola in tre parti:
a) commi 1-35: disposizioni dedicate all'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) commi 36-49: disposizioni che regolano le convivenze di fatto, e possono riguardare sie coppie dello stesso sesso che quello di sesso diverso;
c) commi 37-50: disposizioni relative alla possibilità per i conviventi di fatto di stipulare i contratti di convivenza.
Procediamo con l'analisi separata dei diversi istituti.
1) Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni; gli atti di unione civile sono poi registrati a cura dell'ufficiale nell'archivio dello stato civile;
2) Il documento attestante la costituzione dell'unione deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, (oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni); inoltre, sempre con dichiarazione avanti all'ufficiale di stato civile, le parti possono decidere di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, così come una parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso;
3) Il regime patrimoniale dell'unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni;
4) Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri:
- obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
- le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo;
- non è stato sancito il dovere di fedeltà;
- In caso di morte del prestatore di lavoro, al partner superstite spettano le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c., cioè il TFR maturato e l'indennità per mancato preavviso;
- alle unioni civili si applicano: le disposizioni del Titolo XIII del Libro primo del codice civile, in materia di alimenti; le disposizioni previste dal Capo III (casi di indegnità) e Capo X (diritti dei legittimari) del Titolo I; le disposizioni previste dal Titolo II (successioni legittime), dal Capo II (collazione) e dal Capo V-bis (patto di famiglia) del Titolo IV del Libro secondo del Codice Civile; si applicano altresì anche le disposizioni di cui alla Legge sul divorzio (pensione di reversibilità; assegno a carico dell'eredità ecc.);
5) Casi di scioglimento delle unioni civili:
- in caso di morte o di dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile.
- se ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n. 1) e n. 2) lettera a), c), d) ed e) della legge 10 dicembre 1970, n. 898 ( L. divorzio).
- se le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile: in tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
- la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
N.B: Lo scioglimento dell'unione civile non deve essere preceduto dal periodo di separazione.
Seguirà articolo sulle convivenze di fatto.