L’applicabilità ai reati in materia di stupefacenti dell’attenuante ex art. 62 cp n. 4

L’applicabilità ai reati in materia di stupefacenti dell’attenuante ex art. 62 cp n. 4

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale apertosi negli anni e relativo all’applicabilità anche ai reati in materia di stupefacenti della speciale tenuità di cui all’art. 62 cp n. 4.

Giovedi 3 Dicembre 2020

La norma in esame rubricata sotto il titolo “circostanze attenuanti comuni” prevede, al punto n. 4, che “l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”.

Un orientamento più risalente, però, non prevedeva la concessione di tale attenuante in quanto, per i reati in materia di stupefacenti, non poteva sussistere un lucro di “speciale tenuità”. Tali reati, infatti, offenderebbero non il patrimonio, bensì quei valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza ed all’ordine pubblico, alla salvaguardia del sociale. Ma in aggiunta a questo, vi era poi un ulteriore profilo di “incompatibilità” riguardante una possibile duplicazione dei benefici sanzionatori di cui al DPR 9.10.90 n. 309 art. 73 comma 5 e all’art. 62 cp n. 4.

Ebbene le Sezioni Unite, con sentenza n. 24990 del 2 settembre 2020, aderendo a quello che – diversamente – era stato un indirizzo giurisprudenziale più recente, hanno stabilito che la circostanza attenuante del conseguimento di un “lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 cp n. 4 è applicabile ai reati in materia di stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch’esso da speciale tenuità ed è compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dal DPR n. 309 del 1990, art. 73 comma5”.

Per giungere a tale conclusione le SSUU hanno fatto riferimento anche alla L. 7 febbraio 1990 n. 19 che ha introdotto una ulteriore diminuente all’ art. 62 cp alla duplice condizione che sia il lucro perseguito od effettivamente perseguito, sia l’evento dannoso o pericoloso fossero caratterizzati da speciale tenuità.

Non solo. Riferimenti alla possibilità del richiamo alla “lieve entità” anche per i reati in materia di stupefacenti, la Cassazione li ha ravvisati anche nell’art. 131 bis cp. Indici, tra l’altro, che si rifanno al principio della “graduazione del reato” di cui alla dottrina più risalente che stabiliva: “nella ricerca sul grado si esamina un fatto nelle eccezionali accidentalità del suo concreto modo di essere e nella individualità criminosa nella quale si estrinseca” . Riassumendo e facendo proprie tali osservazioni la SSUU hanno, quindi, concluso per l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 cp n. 4 ad ogni tipo di delitto commesso per motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purchè la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e l’evento dannoso o pericoloso.

Ma in conseguenza di tale decisione la Suprema Corte ha stabilito, altresì, che in tali ipotesi non potrà esserci alcuna duplicazione dei benefici sanzionatori. Ciò in quanto il comma 5 dell’art. 73 del DPR 309/90, inizialmente previsto quale circostanza attenuante, è stato trasformato in autonoma fattispecie di reato dal DL 23.12.2013 n. 146 convertito con modifiche dalla L. 21.02.2014 n. 10. Ad ogni modo, precisa sempre la Cassazione, che il riconoscimento dell’attenuante del lucro e dell’offesa di speciale tenuità comporti, in caso di condanna di cui all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90, la duplice valutazione del medesimo elemento costituisce assunto smentito dalla “diversità dei presupposti necessari per l’integrazione del fatto di lieve entità rispetto a quelli conformativi dell’attenuante comune in esame”. La valutazione della lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90, infatti, è relativa alla condotta avuta riguardo ai mezzi, alla modalità ed alla circostanza dell’azione – e all’oggetto materiale del reato – in relazione alla qualità ed alla quantità delle sostanze -, la verifica della speciale tenuità rilevante per il riconoscimento di cui alla seconda parte dell’art. 62 cp n. 4 attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all’evento (dannoso o pericoloso) del reato.

Allegato:

Cassazione Penale Sezioni Unite sentenza n. 24990 2020

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