Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19427/2021 fa chiarezza in merito alle procedure azionabili dall'avvocato per il recupero dei propri compensi professionali.
Lunedi 12 Luglio 2021 |
Il caso: il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto a questa Corte che, ai sensi del comma 10 dell'art. 363 cod. proc. civ., siano enunciati nell'interesse della legge i principi di diritto ai quali il Tribunale di Roma avrebbe dovuto attenersi nel procedimento monitorio azionato da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi per prestazioni professionali.
A sostegno della sua richiesta il Procuratore generale ha esposto di aver ricevuto una segnalazione dall'avvocato Tizio, cui era seguita una nota del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma,in data 18 novembre 2019, con le quali si informava l'ufficio della Procura dell'esistenza di un orientamento del Tribunale di Roma in virtù del quale, in quell'ufficio, i ricorsi per decreto ingiuntivo, presentati a partire dal 2012 per la liquidazione dei compensi di avvocato in materia giudiziale e stragiudiziale civile, erano rigettati, nonostante fossero corredati da prova documentale dell'attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente consiglio dell'ordine.
Per il Tribunale di Roma, il professionista non può agire con il procedimento monitorio puro, ossia ottenere un decreto ingiuntivo in assenza di puntuale prova scritta di ciascuna delle prestazioni e delle spese ovvero dell'accordo scritto sul compenso.
Per gli esponenti il suddetto indirizzo era “isolato e non condivisibile” e si fondava sull'erronea premessa che la disposizione dell'art. 636 cod. proc.civ. fosse stata abrogata in conseguenza dell'eliminazione del sistema tariffario, avvenuta con L. 27 marzo2012, n. 27.
Con una ampia, articolata e motivata pronuncia, Le Sezioni Unite, nell'accogliere le conclusioni della Procura generale, formula i seguenti principi di diritto:
a) In tema di liquidazione del compenso all'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati,disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. l, convertito dalla L.27 marzo2012, n. 27, non ha determinato, in base all'art. 9 D.L. cit.,l'abrogazione dell'art. 636 cod. proc. civ.;
b) anche a seguito dell'entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cod.proc.civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012,n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.
Cassazione civile Sezioni Unite sentenza n.19427 2021