Con l’ordinanza n. 18633/2021, pubblicata il 30 giugno 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla validità o meno, anche per il giudizio di appello, della procura alle liti rilasciata dalla parte al difensore nel giudizio di primo grado.
Martedi 13 Luglio 2021 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata, un consorzio, rimasto soccombente all’esito del giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale, proponeva appello avverso la decisione emessa da quest’ultimo.
Nel proporre il gravame, il legale del consorzio si avvaleva della procura alle liti conferitale per il giudizio di primo grado apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, nella quale era testualmente riportata la dicitura “delego a rappresentarmi e difendermi per il presente giudizio”.
L’appello veniva dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale per difetto di procura alle liti in favore del difensore dell’appellante in quanto secondo i giudici di secondo grado la procura rilasciata all'avvocato in primo grado non faceva riferimento al giudizio o alla fase d’appello.
Pertanto, avverso la decisione della Corte di Appello,il consorzio, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione o la falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha dato ragione al Consorzio, ritenendo il motivo del ricorso fondato.
Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, hanno dato seguito all’unanime orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel valutare se possa o meno la procura alle liti rilasciata per il giudizio di primo grado ritenersi estesa anche per il giudizio di appello, il giudice deve sempre considerare, come elementi favorevoli ad una conclusione estensiva, che il giudizio possa non esaurirsi nel medesimo procedimento di primo grado.
Nel caso in cui la procura conferita in primo grado rechi l'espressione "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite, etc.), senza alcuna indicazione delimitativa, essa risulta esprimere la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma, c.p.c., norma che deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna indicazione (Cass. Sez. L, 13/11/2009, n. 24092; Cass. Sez. L, 06/12/2016, n. 24973; Cass. Sez. 5, 22/10/2010, n. 21696; Cass. Sez. L, 17/03/1999, n. 2432).