La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19663/2016 interviene in tema di nullità della procura nel caso in cui essa non sia estesa anche al grado di appello.
Martedi 11 Ottobre 2016 |
Il Tribunale di Afragola rigettava in primo grado la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rilascio di un appartamento occupato dalla di lui figlie, sussistendo un comodato per ragioni familiari e non ricorrendo alcuna necessità per l'attore di riacquistare la disponibilità dell'immobile.
La Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto dal proprietario dell'appartamento in quanto:
- la procura notarile in base alla quale il difensore aveva dichiarato di agire era stata rilasciata solo per il primo grado e non risultava estesa anche al grado di appello.
- non poteva essere ritenuta valida la dichiarazione del cliente appellante allegata in grado di appello in quanto egli era analfabeta
- la inammissibilità non poteva considerarsi sanata per effetto della produzione di nuova procura notarile prodotta all'udienza ex art. 350 comma 2 cpc avanti al giudice di appello.
Il difensore del proprietario dell'immobile proponeva quindi ricorso per Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 182 comma 2 c.p.c. modificato dalla L. n. 69/2009.
Per il ricorrente la Corte territoriale aveva errato nel dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di procura, escludendo la possibilità di sanare tale mancanza con una nuova procura notarile depositata direttamente in udienza: i giudici distrettuali non avevano considerato che il giudizio era iniziato in primo grado nel marzo 2010 e quindi ad esso era applicabile l'art. 182 II° comma c.p.c.nella sua nuova formulazione come introdotta dalla L. n. 69/2009.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, precisando che:
- in primo luogo al giudizio è certamente applicabile il secondo comma dell'art. 182 C.p.c., nel testo novellato dall'art. 46 della I. n. 69 del 2009, atteso che, ai sensi dell'art. 58, primo comma, di tale legge esso trovava applicazione ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore di detta legge, avvenuta il 4 luglio 2009, e considerato che il riferimento del legislatore all'instaurazione doveva intendersi all'introduzione del giudizio in primo grado;
- la nuova norma dell'art. 182, secondo comma, c.p.c., là dove, fra l'altro, ora prevede che il giudice assegni alle parti un termine perentorio «per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa», è norma che deve tendenzialmente ritenersi applicabile anche al giudizio di appello, giusta il disposto dell'art. 359 c.p.c. ;
- la produzione della nuova procura alle liti all'udienza ai sensi dell'art. 350, secondo comma, C.p.c. ha determinato la spontanea sanatoria di un vizio che non era di carenza di procura, bensì di inidoneità e, quindi, nullità della procura di primo grado in concreto spesa dal difensore per giustificare l'esercizio del ministero con la redazione dell'appello e la successiva costituzione;
Dalle suddette considerazioni la Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “nel caso in cui l'atto di appello sia stato posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado, ancorché non estesa al grado di appello, si verifica una situazione di nullità della procura che, qualora l'appellante produca una procura estesa a quel grado all'udienza ai sensi dell'art. 350, secondo comma, c.p.c., risulta spontaneamente sanata in modo rituale dall'appellante, tenuto conto di quanto prevede l'art. 182, secondo comma, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009”
Ne consegue l'erroneità della declaratoria, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'appello per difetto di procura.
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