La questione affrontata dalla Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 18828/2015 attiene al rapporto tra la condanna alle spese legali a carico della parte soccombente e il contributo unificato versato al momento della iscrizione a ruolo della causa.
Nel caso specifico, il ricorrente propone una istanza di correzione di errore materiale avverso l'ordinanza della stessa Corte di Cassazione n. 8992 del 17 aprile 2014, pronunciata a definizione di un procedimento per regolamento di competenza.
Tra i vari motivi posti a fondamento della suddetta istanza, il ricorrente lamenta che nel provvedimento impugnato vi sarebbe stato un errore materiale, là dove l'importo degli esborsi è stato liquidato in Euro 200,00 mentre nell'ambito della determinazione degli stessi si sarebbe dovuto tenere conto del versamento da parte dei ricorrenti del ricorso deciso con detto provvedimento dell'importo di Euro 1.076,00 a titolo di c.d.contributo unificato e del pagamento di Euro 22,83 per le notifiche, sicchè il dovuto per quel titolo sarebbe stato pari ad Euro 1.098,83.
La Cassazione, con la ordinanza in commento, chiarisce che:
a) il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 del D.P.R. 115/2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare.
b) la somma versata a titolo di C.U. è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all'ufficio che riceve l'iscrizione a ruolo dell'affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità)
c) pertanto, essendo il C.U. un esborso facilmente documentabile e per un importo predeterminato, è palese che la decisione, anche agli effetti dell'utilizzazione come titolo esecutivo, si deve intendere come impositiva della condanna alla restituzione dell'importo pagato o integrato:
d) La Corte quindi enuncia il seguente principio: “qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo”.
e) pertanto, affermano gli ermellini, per la decisione in oggetto non è ammissibile una istanza di correzione per errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa, (errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell'art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l'esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo)
La Corte di Cassazione, pertanto, alla luce di quanto argomentato, dichiara inammissibile il ricorso.