La Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 19106/2015 torna sulla questione, ampiamente dibattuta, della possibilità di ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio in presenza di particolari circostanze.
Nel caso specifico, nell'ambito di un procedimento ex art. 739 c.p.c. ad un padre viene imposto di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 2.000,00, in virtù di un accordo in precedenza stipulato con la madre della minore; in sede di reclamo avanti alla Corte d'Appello avverso il decreto, il padre chiede che il contributo mensile venga ridotto a € 850,00 in considerazione del grave peggioramento delle sue condizioni di salute direttamente incidenti sul suo reddito da attività professionale.
La Corte di Appello accoglie il reclamo, sulla base delle risultanze di una CTU che attestava un effettivo peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, successivo alla firma dell'accordo con la madre della minore, peggioramento che andava ad incidere sulla capacità lavorativa dell'obbligato nella misura del 70%.
La madre della minore propone quindi ricorso per Cassazione, rilevando che la Corte di Appello aveva omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio (che era stato oggetto di discussione fra le parti) ossia che i redditi percepiti dal padre della minore erano unicamente redditi da pensione (e pertanto su di essi non poteva avere alcuna incidenza la diminuita capacità lavorativa - ndr).
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso rilevando che:
la Corte di appello ha deciso la controversia tenendo conto della circostanza dell'aggravamento delle condizioni di salute del padre successivamente all'accordo sottoscritto con la madre della minore;
la Corte ha evidentemente ritenuto che tale accordo era stato sottoscritto dal padre nella prospettiva di una piena utilizzabilità delle sue risorse professionali, con una significativa integrazione dei redditi da pensione, prospettiva che è invece venuta meno a causa delle gravi condizioni di salute, determinate dall'insorgenza di fibrillazione atriale in soggetto prossimo agli ottant'anni.
Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto “non più valorizzabile, stante il peggioramento delle condizioni di salute, l'accordo sottoscritto dalle parti al fine della determinazione dell'obbligo contributivo dell'odierno controricorrente.”