Cassazione civile, ordinanza n. 19106 del 25/09/2015

Cassazione civile, ordinanza n. 19106 del 25/09/2015
Lunedi 19 Ottobre 2015

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che in data 27 aprile 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta: Rilevato che:

1. In data 15 ottobre 2013 il Tribunale di La Spezia ha statuito, in procedimento ex art. 739 c.p.c., l'obbligo di S.G. di corrispondere un assegno mensile di 2.000 Euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore I. sulla base dell'accordo sottoscritto con la madre di S.I., P. F., che prevedeva tale contributo.

2. Avverso tale decreto ha proposto reclamo alla Corte d'Appello di Genova S.G. chiedendo ridarsi a 850 Euro il contributo mensile in considerazione del grave peggioramento delle sue condizioni di salute direttamente incidenti sul suo reddito da attività professionale.

3. Si è costituita P.F. chiedendo il rigetto del reclamo contestando sia l'avvenuto peggioramento delle condizioni di salute sia l'incidenza, sull'attività professionale di cardiologo tuttora in pieno svolgimento.

4. La Corte d'Appello di Genova ha accolto il reclamo all'esito di CTV diretta ad accertare le condizioni di salute di S. G. e l'incidenza sulla sua capacità lavorativa, consulenza che ha attestato un effettivo peggioramento delle condizioni di salute, successivo al 15 marzo 2013, data di sottoscrizione dell'accordo con la P. sull'ammontare del contributo mensile in favore della figlia I., e l'incidenza negativa di tale peggioramento sulla capacità lavorativa nella misura del 70%.

5. Ricorre per cassazione P.F. deducendo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e che consiste nel non avere la Corte di appello tenuto nella debita considerazione la circostanza, evidenziata dalla sua difesa e risultante dagli atti, per cui i redditi percepiti da S.G. sono unicamente redditi da pensione.

6. Si difende con controricorso S.G. ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Ritenuto che:

7. Il ricorso è inammissibile. La censura investe in realtà il merito dalla decisione e non l'omesso esame di un fatto che peraltro è in evidente contraddizione con le difese svolte nel corso del giudizio di merito dalla P..

8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte, letta la memoria difensiva della ricorrente che sostanzialmente ribadisce le difese già svolte nel ricorso, condivide la relazione ex art. 380 bis c.p.c. rilevando che la Corte di appello ha deciso la controversia tenendo conto della circostanza dell'aggravamento delle condizioni di salute dello S. successivamente all'accordo sottoscritto con la P..

E ha chiaramente ritenuto che tale accordo era stato sottoscritto dallo S. nella prospettiva di una piena utilizzabilità delle sue risorse professionali che è invece attualmente in larga parte venuta meno secondo le valutazioni del CTU. Pertanto la Corte di appello, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, non ha omesso la valutazione del "fatto", addotto dalla P., della esclusiva percezione di redditi da pensione ma ha invece ritenuto che lo S. abbia sottoscritto l'accordo nella prospettiva della prosecuzione della sua attività professionale e quindi di una significativa integrazione dei redditi da pensione. Nè può ritenersi che tale "fatto" che la ricorrente ritiene pacifico non sia stato percepito dalla Corte di appello (ipotesi che avrebbe dovuto comunque condurre a una impugnazione per revocazione). Si tratta infatti di una prospettazione fattuale che viene contestata dal controricorrente e sulla quale la Corte di appello non ha ritenuto raggiunta alcuna prova idonea a escludere le capacità professionali dello S. già da prima dell'accertato aggravamento delle sue condizioni di salute determinate dall'insorgenza di fibrillazione atriale in soggetto prossimo agli ottant'anni. Per questi motivi la Corte distrettuale ha ritenuto non più valorizzabile stante il peggioramento delle condizioni di salute l'accordo sottoscritto dalle parti al fine della determinazione dell'obbligo contributivo dell'odierno controricorrente.

La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per essere il presente processo esente dall'applicazione del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 4.200 Euro di cui Euro 100 per spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2015

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