Violazione obblighi di assistenza: in caso di contribuzioni saltuarie c'è reato?

Violazione obblighi di assistenza: in caso di contribuzioni saltuarie c'è reato?
Martedi 20 Ottobre 2015

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39165/2015 affronta la questione della configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. nell'ipotesi in cui il genitore adempia all'obbligazione di contribuire al mantenimento dei figli con versamenti saltuari e sporadici.

La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal reato contestato di cui all'art. 570 c.p., in relazione all'asserito abbandono morale e materiale del figlio minore protrattosi dal 1991 fino al 2013, anno della sentenza di primo grado, per insussistenza del fatto, essendo emerso che il soggetto obbligato aveva provveduto comunque a contribuzioni saltuarie nel corso degli anni.

La parte civile proponeva ricorso per Cassazione per difetto e/o contraddittoria motivazione, assumendo che il giudice di appello si era limitato a evidenziare le contribuzioni saltuarie, senza però metterle in relazione sia al lungo periodo di inadempimento sia alla loro modesta entità; peraltro la corte territoriale aveva riconosciuto che tali contribuzioni risultavano solo in parte documentate.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, accoglie il ricorso ritenendo fondate le censure sollevate dalla parte civile, e coglie l'occasione per evidenziare alcuni principi in materia:

  • Il reato di cui all'art. 570 c.p. si realizza in caso di omessa contribuzione in favore del minore, pur in assenza di una specifica prova dello stato di bisogno: eventualmente l'obbligato può dimostrare la “diretta accessibilità del beneficiario a mezzi di sostentamento autonomi”

  • Il giudice di appello ha errato nel ritenere che sporadici e parziali versamenti siano idonei ad escludere l'elemento costitutivo del reato: nel caso di specie avrebbe dovuto tener conto dell'ampio arco temporale in cui si è realizzato l'inadempimento e verificare comunque se tali parziali contribuzioni erano stati sufficienti, in concreto, ad escludere lo stato di bisogno per tutto il periodo contestato (il solo elemento che può condurre ad una pronuncia assolutoria.)

  • E' peraltro pacifico, per la Corte, che la contribuzione della madre e dei suoi parenti non può rilevare ai fini di escludere lo “stato di indigenza del minore, atteso che, gravando l'obbligo di mantenimento su entrambi i genitori, l'intervento di uno dei due o di terzi, essendo volontario ed eventuale, non esonera l'obbligato inadempiente dalla responsabilità penale”.

  • In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei figli, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno; da qui l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al loro mantenimento e pertanto, se uno dei genitori non adempie, questi incorre nel reato ex art. 570 c.p. anche se l'altro genitore provvede in via sussidiaria al mantenimento della prole.

  • Il reato può essere escluso solo se viene accertata l'impossibilità, per il soggetto obbligato, ad adempiere, non dovuta ad una scelta o condotta volontaria.

 Testo della sentenza

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