Istanza di rinvio dell'imputato generica e intempestiva? no obbligo di motivazione per il giudice

Istanza di rinvio dell'imputato generica e intempestiva? no obbligo di motivazione per il giudice

La terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 53710/2016 precisa quali siano le condizioni di ammissibilità di una istanza di rinvio indirizzata al giudice mediante telefax.

Martedi 17 Gennaio 2017

Il caso: la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale in composizione collegiale che aveva affermato la penale responsabilità di C.S. in ordine al delitto di violenza sessuale, condannandolo, alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile liquidato in complessivi Euro 15.000,00, riduceva l'importo di tale somma quantificandola in Euro 10.000,00, confermando nel resto la sentenza impugnata.

L'imputato proponeva ricorso per Cassazione, deduceva, per quel che qui interessa, in via preliminare e nel rito, la nullità della sentenza ai sensi dall'art. 178 c.p.p., lett. c), per avere la Corte territoriale omesso senza alcuna motivazione di provvedere sulla motivata istanza di rinvio dell'udienza spedita per telefax.

In tal maniera, evidenziava il difensore, era stato impedito all'imputato di esercitare il proprio diritto difensivo, espresso nella predetta istanza, di poter rendere spontanee dichiarazioni circa le ragioni per le quali, solo in un secondo momento rispetto alla sentenza di primo grado, erano state indicate le vere generalità di un teste del quale si richiedeva l'ascolto previa rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, in merito all'istanza di rinvio, osserva che:

a) l'istanza di rinvio è stata spedita per telefax appena poche ore prima della celebrazione della udienza fissata per il 19 marzo 2014: risulta, in particolare che l'istanza, peraltro generica, spedita asseritamente per telefax nel tardo pomeriggio del 18 marzo 2014, perveniva alla Corte territoriale soltanto alle ore 11,45 del 19 marzo 2014;

b) codesto Collegio condivide l'orientamento più recente, per il quale è ammissibile o ricevibile una richiesta di rinvio per impedimento del difensore (o dell'imputato) spedita per telefax, ma è altresì necessario che l'istanza venga tempestivamente spedita e che la parte che intende avvalersi di tale peculiare mezzo di spedizione si accerti del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente;

c) infatti, la particolare modalità di spedizione di istanze via telefax espone la parte richiedente al rischio della intempestività laddove l'istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente;

d) quindi, la richiesta di rinvio tramite telefax, non solo deve essere tempestiva, ma la trasmissione del fax deve essere fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente e non invece ad un qualsiasi numero di fax dell'ufficio giudiziario;

e) nel caso di specie, risultava che il fax era stato spedito ad un numero diverso da quello della Sezione penale della Corte di Appello ove pendeva il processo;

Quanto, poi, al dovere di motivazione da parte del giudice investito dalla parte di una istanza, gli Ernellini ribadiscono il principio per cui:

  • il giudice è esentato da qualsiasi obbligo di motivazione laddove si tratti di istanze improponibili per genericità o per manifesta infondatezza;

  • l'intempestività di una istanza si traduce in manifesta infondatezza della stessa proprio perchè non consente al giudice di provvedere utilmente sulla richiesta della parte;

    Di conseguenza, conclude la Corte, il motivo del ricorso è infondato per due ragioni: l'istanza era in sè generica e non giustificata da ragioni plausibili in ordine al motivo giustificativo ed era assolutamente intempestiva e dunque insuscettibile di essere presa in considerazione dal giudice che, a ragione, non ha provveduto in merito.

Allegato:

Cassazione penale Sez. III Sent. del 19-12-2016 n. 53710

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