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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere -
Dott. MANZON Enrico - Consigliere -
Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.S. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/03/2014 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2016, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Fabio Rizza - Varese.
1.1 Con sentenza del 19 marzo 2014 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 4 febbraio 2011 dal Tribunale di Varese in composizione collegiale che aveva affermato la penale responsabilità di C.S. in ordine al delitto di violenza sessuale in pregiudizio della minore infradiciottenne R.M. condannandolo, previo riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile liquidato in complessivi Euro 15.000,00, riduceva l'importo di tale somma quantificandola in Euro 10.000,00, confermando nel resto la sentenza impugnata.
1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato C.S. tramite il proprio difensore di fiducia affidando il ricorso ai seguenti motivi. Con il primo, preliminare e di natura processuale, la difesa lamenta la nullità della sentenza ai sensi dall'art. 178 c.p.p., lett. c), per avere la Corte territoriale omesso senza alcuna motivazione di provvedere sulla motivata istanza di rinvio dell'udienza spedita per telefax indirizzato alla Cancelleria della Sezione della Corte di Appello presso la quale pendeva il processo di appello. Con il detto motivo la difesa segnala che all'imputato era stato anche impedito di esercitare il proprio diritto difensivo - espresso nella istanza di cui sopra - di poter rendere spontanee dichiarazioni onde spiegare la propria posizione e le ragioni per le quali, solo in un secondo momento rispetto alla sentenza di primo grado, erano state indicate le vere generalità di un teste del quale si richiedeva l'ascolto previa rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale. Con il secondo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge processuale penale (art. 603 c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine al diniego da parte del giudice di appello della parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta all'audizione di due testi ritenuti indispensabili per la decisione. Con separato motivo incentrato sul vizio di motivazione per illogicità manifesta, la difesa lamenta in ogni caso la mancata assoluzione dell'imputato rilevando che, nel confermare il giudizio di responsabilità, la Corte territoriale, violando le regole indicate nell'art. 192 c.p.p., non aveva risposto puntualmente alle censure difensive sollevate con riferimento alla inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro caratterizzate da ripetute gravi contraddizioni ed incertezze delle quali la stessa Corte - così come il primo giudice - aveva dato atto, salvo a valutarle di marginale rilevanza. ...
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