Con la sentenza n. 20513 del 13 maggio 2019 la V° Sezione Penale della Corte di Cassazione si pronuncia in tema di legittimo impedimento del difensore e di ciò che deve attestare il certificato medico affinchè sia accolta l'istanza di rinvio.
Mercoledi 15 Maggio 2019 |
Il caso: Nell'ambito di un giudizio avanti alla Corte di legittimità, in relazione alla udienza del 22 gennaio 2019 il difensore di fiducia degli imputati faceva pervenire in data 14 gennaio 2019 richiesta da intendersi di rinvio per legittimo impedimento (in realtà è una comunicazione del proprio impedimento a comparire), in quanto impossibilitato a viaggiare a causa di un infortunio subito in data 3 gennaio 2019, a seguito di incidente sciistico, cui è conseguita una frattura al polso sinistro, con prognosi di 30 giorni.
Il Collegio disattende l'istanza di rinvio del difensore, motivando come segue:
l'impedimento di salute dedotto non è idoneo ad avere ricadute in termini di assoluta impossibilità a presenziare all'udienza;
è' stato recentemente affermato, con principio da ribadirsi anche nella presente fattispecie, che, “in tema di impedimento del difensore per motivi di salute, è legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di rinvio dell'udienza documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un'infermità con limitazione funzionale deambulatoria e ad indicare una prognosi di sette giorni, senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione;
trattasi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento, non riscontrabili nel caso in cui si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute;
nel caso in esame, la certificazione medica e la tipologia di infortunio subita - un trauma con frattura al polso sinistro, con prognosi di guarigione in 30 giorni - non attesta in alcun modo l'assoluta necessità di non lasciare il proprio domicilio da parte del difensore, né l'impossibilità di deambulare e di viaggiare a causa della malattia, essendo, anzi, esso compatibile, in assenza di contrarie, specifiche indicazioni mediche, con le normali attività quotidiane e lavorative;
peraltro, in relazione alla mancata nomina di un sostituto processuale, il Collegio ribadisce che solo l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina;
viceversa, quando l'impedimento per motivi di salute addotto dal difensore non abbia tali caratteristiche, sussiste anche l'obbligo di nominare un sostituto processuale, cosa che - nel caso di specie - non è stata fatta dall'istante, nonostante la malattia gli fosse stata diagnosticata il 3 gennaio 2019, quasi venti giorni prima dell'udienza fissata in sede di legittimità.