E’ possibile procedere alla notifica dell’intimazione di sfatto a mezzo pec senza il successivo invio della lettera raccomandata prevista dall’art. 660 cpc, qualora il soggetto intimato (società, ditte individuali, professionisti, ecc), è obbligato a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata?
Venerdi 13 Ottobre 2017 |
La questione è sorta con l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell’art. 149 bis cpc secondo il quale “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”.
Sul punto all’interno della giurisprudenza di merito si sono formati due orientamenti, mentre non si registrano al momento decisioni da parte della Corte di Cassazione.
Secondo il primo orientamento, la notifica dell’atto di intimazione di sfratto a mezzo pec non è paragonabile alla notifica “in mani proprie” e quindi, una volta eseguita la notifica a mezzo pec, qualora l’intimato non dovesse comparire all’udienza si renderebbe necessaria la rinnovazione della notifica “tradizionale” dell’intimazione (Tribunale di Modena, ordinanza 23 luglio 2014 e Tribunale di Catanzaro, ordinanza 22 febbraio 2014).
Per il secondo orientamento, la notifica dell’intimazione di sfratto senza l’invio della lettera raccomandata prevista dall’art. 660 cpc è possibile in quanto produce gli stessi effetti della notifica a mani (Tribunale di Mantova, ordinanza 17 giugno 2014).
A questo secondo orientamento ha aderito il Tribunale di Frosinone con la sentenza emessa il 22 marzo del 2016.
IL CASO: Il proprietario di un immobile locato notificava l’atto di intimazione di sfratto al titolare di una ditta individuale a mezzo pec nella qualità di conduttore del suddetto immobile, senza inviare la raccomandata di avviso prevista dall’art. 660 cpc. Il conduttore non si costituiva nel giudizio ed il Tribunale convalidava lo sfratto. Avverso l’ordinanza di convalida, il conduttore proponeva opposizione ai sensi dell’art. 668 cpc, nonché opposizione tardiva al decreto ingiuntivo contestualmente emesso, eccependo, tra l’altro, la nullità della notifica dell’intimazione in quanto eseguita a mezzo posta elettronica certificata anziché nelle forme previste dall’ultimo comma del suddetto articolo e sostenendo comunque che la notifica non si era perfezionata in quanto non era stato spedito l’avviso a mezzo di lettera raccomandata previsto dall’art. 660, ultimo comma cpc.
LA DECISIONE: Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza in commento, ha ritenuto infondata l’eccezione formulata dal conduttore in quanto la notificazione di un atto giudiziario a mezzo di posta elettronica certificata è assimilabile alla notificazione a mani proprie, producendo effetti ad essa equipollenti quanto alla validità ed efficacia dell’intimazione di licenza o di sfratto ai sensi dell’art. 660 cpc, evidenziando che:
1. L’avvocato munito di procura speciale ha, ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (come modificato, da ultimo, dall'art. 46, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge l l agosto 2014, n. 114), la facoltà di procedere alla “notificazione degli atti in materia civile a mezzo di posta elettronica certificata", senza alcuna limitazione per quanto riguarda la tipologia degli atti che possono essere notificati telematicamente;
2. pertanto il difensore è legittimato ad eseguire personalmente la notificazione di un atto in materia civile avvalendosi della posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994, salvo i casi in cui la legge riserva espressamente il potere di notificare l'atto giudiziario a soggetti muniti di speciale qualifica (gli ufficiali giudiziari);
3. E’ da escludersi che la notifica dell’intimazione di sfratto e la contestuale citazione per la convalida debbano essere notificati necessariamente dall’ufficiale giudiziario in quanto l'art. 660, primo comma, c.p.c. dispone che l'intimazione di sfratto venga notificata "a norma degli articoli 137 e seguenti" del codice di procedura civile — e quindi anche da soggetti diversi dall'ufficiale giudiziario: arg. ex art. 149 c.p.c.;
4. Scopo dell’adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c. (secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione) è quello di assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell’intimato. Tale adempimento è escluso dalla legge solo nel caso di notifica a mani proprie de1l'intimato e va compiuto pertanto in ogni altra ipotesi, compresa quella di notificazione a mezzo posta (Cass. l 1289/2004; Cass. 3171/1997; Cass. 2618/ 1995);
5. La notificazione effettuata con modalità telematica si perfeziona - per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e - per il destinatario - nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit. (così l'art. 3 bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994)
6. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce a quest'ultimo una ricevuta di accettazione, che contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit.);
7. ai fini del perfezionamento della notificazione telematica è irrilevante il fatto che il destinatario del plico informatico abbia letto il messaggio di posta elettronica e abbia aperto gli allegati in esso contenuti, nonché allo stesso modo il destinatario del plico cartaceo lo abbia aperto leggendo il suo contenuto;
8. In entrambi i casi (notifica telematica o notifica cartacea) nel momento in cui il destinatario della notificazione è posto in grado di conoscere l'esistenza di un plico contenente un atto giudiziario a lui diretto si ritiene raggiunto lo scopo della notifica, gravando sul destinatario l'onere di accertarsi di quale sia il contenuto di quell'atto;
11. L’imprenditore obbligato a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al registro delle imprese ha l'onere di curare con regolarità la consultazione della casella di posta elettronica messa a disposizione dal gestore del servizio, trattandosi di uno strumento previsto dalla legge per consentire di inviare e ricevere comunicazioni con effetti legali (art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 68 del 2005, cit.), comprese quelle che hanno ad oggetto atti giudiziari in materia civile (art. 1 della legge n. 53 del 1994, cit.);
Tribunale Frosinone sentenza del 22 marzo 2016