Con l'ordinanza n. 22811 del 29/09/2017 la Corte di Cassazione esamina un caso di ultra petita in relazione all'art. 2054 2° comma c.c. in base al quale si presume, fino a prova contraria, il concorso di colpa dei conducenti nella causazione del sinistro, nella misura del 50% .
Il caso: G.M. percorreva la via X a bordo del suo ciclomotore quando, all'altezza del civico Y veniva travolto frontalmente ed ucciso dall'auto Peugeot 106, condotta dal proprietario S.L.; il conducente dell'auto, fuggito dando poi fuoco alla macchina per evitarne l'individuazione, veniva tratto in arresto e sottoposto a procedimento penale, definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. E con accertamento della sua piena ed esclusiva responsabilità.
Dal momento che l'auto, al momento del sinistro, era sprovvista di copertura assicurativa, i familiari del defunto citavano in giudizio davanti il Tribunale, oltre che contro il L., contro A.G. S.p.A. (di seguito G,) in qualità di impresa designata ex lege alla gestione del Fondo Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni.
Il Tribunale dichiarava L. unico responsabile del sinistro e determinava il risarcimento nell'importo di euro 1.117.588,88 ripartito tra gli attori in base ai diversi gradi di parentela con la vittima, e condannava in solido i convenuti al pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto già versato a titolo di provvisionale, e cioè al pagamento di euro 767.588,88.
In appello la Corte territoriale osservava quanto segue:
la sentenza penale ex art. 444 c.p.p. produce l'unico effetto di esonerare la controparte dall'onere della prova del fatto costituente reato, ma non esonera il giudice civile dall'obbligo di individuare il grado effettivo di responsabilità sul quale parametrare il conseguente obbligo risarcitorio, in assenza di espresse determinazioni di merito deducibili dal giudicato penale;
sulla base della consulenza dell'ing. B. svolta nell'ambito del giudizio penale, e dunque avendo a disposizione i soli elementi di prova ivi raccolti, non è possibile superare la presunzione di corresponsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c., nell'impossibilità di verificare l'incidenza causale diretta delle condotte di danneggiante e danneggiato nella determinazione dell'incidente;
Di conseguenza, sul quantum, la Corte d'Appello applicava, recependo quanto osservato dalla Compagnia di assicurazioni, le tabelle del Tribunale di Milano, anzichè quelle di Roma, utilizzate in primo grado, e riduceva del 50% la somma dovuta dalla Assicurazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Avverso la sentenza il sig. S., in qualità di procuratore dei sigg.ri G., propone ricorso per cassazione, deducendo, in primis, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza avrebbe pronunciato extra petita partium, andando a valutare, al di là delle conclusioni dell'appellante, la presenza di un concorso di colpa del danneggiato, non formulata in primo grado e neppure presente tra i motivi di appello.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, rileva quanto segue:
la Corte d'appello non si è ritenuta vincolata alle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale ed univocamente confluenti nel giudizio di responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura, ed ha applicato la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., indipendentemente da ogni richiesta in tal senso formulata dall'appellante;
dal testo dell'impugnata sentenza, che riporta le conclusioni dell'appellante, si ricava che nessuna conclusione era stata presa in merito alla corresponsabilità del danneggiato, in quanto l'appellante si era limitato a richiedere una valutazione del danno nei limiti del massimale allora vigente, rappresentando al giudice civile la possibilità di valutare liberamente, in ragione della tipologia di giudizio penale prescelto (patteggiamento), le risultanze di quel giudizio;
il Giudice, quindi, ha pronunciato ultra petita partium in quanto non vi era alcuna espressa conclusione dell'appellante volta ad affermare il concorso del danneggiato;
la Corte territoriale ha violato il divieto di novum in appello, posto dall'art. 345 c.p.c., in quanto, “ove anche si giungesse alla conclusione che l'accertamento della corresponsabilità del danneggiato costituisse una motivazione implicita dell'impugnata sentenza, in ogni caso, non avendo l'accertamento della corresponsabilità del danneggiato costituito oggetto del giudizio di primo grado, il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare la violazione dell'art. 345 c.p.c. in presenza di una domanda nuova ad esso proposta”.