Incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia. La GUIDA

dott. Luca De Franciscis.
Incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia. La GUIDA

L’ufficio comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 22 marzo 2018, un comunicato stampa, e un’accurata GUIDA, che spiega la normativa per incentivare e sostenere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese.

Mercoledi 28 Marzo 2018

Il comunicato mette in evidenza i nuovi incentivi fiscali per attrarre capitale umano in Italia, ovvero degli incentivi concessi a docenti e ricercatori e soggetti “rimpatriati”.

Alle misure agevolative già previste, ne sono state aggiunte altre per permettere a coloro che decidono di lasciare un’attività esercitata all’estero e portarla in Italia pagando imposte ridotte. L’obiettivo è favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento in Italia di nuclei familiari e individui non residenti ad alto potenziale, prescindendo dallo svolgimento di una specifica attività lavorativa.

La GUIDA permette di approfondire la casistica completa, per queste misure agevolative, e chiarisce i dettagli per potervi accedere.

Si riporta una sintesi, delle agevolazioni previste nella Guida per:

Docenti e ricercatori: i cittadini che trasferiscono la residenza in Italia, possono beneficiare per 4 anni dell’esenzione del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia, per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. Questi redditi, quindi, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap.

I requisiti per accedere alle agevolazioni sono: esser stati residenti all’estero non in maniera occasionale; essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; aver svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università; trasferire la residenza fiscale in Italia e svolgere in Italia attività di docenza e ricerca.

I lavoratori impatriati: i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in Italia, possono beneficiare della tassazione ridotta al 50%, del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia. L’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i 4 anni successivi.

Questi cittadini devono: essere in possesso di un diploma di laurea (triennale o magistrale); aver svolto continuativamente un’attività di lavoro (dipendente, autonomo o di impresa) o di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi (conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post laurea); svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.

Si precisa che per i lavoratori autonomi è necessario: non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno 2 anni; prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Viene chiarito anche che per i lavoratori dipendenti occorre: non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno 2 anni; prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano; svolgere attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; rivestire ruoli direttivi o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. L’attività lavorativa deve essere svolta in Italia e il datore di lavoro può essere sia una società residente sia una società a questa collegata. Sono ritenuti validi sia i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato sia quelli a tempo indeterminato, nonché i rapporti di lavoro fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’attrazione di capitale umano è anche per i nuovi residenti. E’ previsto per le persone che dall’estero trasferiscono la propria residenza in Italia, a prescindere dalla propria nazionalità (cittadini stranieri o italiani), purché siano stati fiscalmente residenti all’estero per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti, il pagamento di un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero per un periodo di 15 anni.

Chi esercita l’opzione per il regime agevolato può chiedere che la sua efficacia sia estesa anche a uno o più dei seguenti familiari: il coniuge o il componente di un’unione civile; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle. Affinché il regime agevolato venga esteso ai familiari è necessario che anche essi trasferiscano la propria residenza in Italia. Inoltre, anche i familiari devono essere stati residenti all’estero per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti quello in cui l’opzione inizia a essere efficace.

Possono essere assoggettati a imposta sostitutiva solo i redditi che il neo-residente produce all’estero. I redditi prodotti in Italia sono tassati secondo le regole ordinarie della normativa italiana.

Nel campo di applicazione del regime speciale previsto per i neo-residenti rientrano: il reddito di lavoro autonomo derivante da attività esercitate all’estero; il reddito derivante da attività d’impresa svolta all’estero mediante una stabile organizzazione; il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero; il reddito derivante da un immobile che il neo-residente possiede all’estero. Vi rientrano anche: gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo-residente da soggetti esteri; le plusvalenze che il neo-residente realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere.

I soggetti interessati al regime agevolato possono rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per avere un parere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per l’accesso. Esercitando l’opzione, si ottengono ulteriori benefici sia per il contribuente principale sia per i familiari ai quali viene esteso il regime.

Coloro che intendono avvalersi del regime dei neo-residenti sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dal tipo e dall’importo dei redditi prodotti all’estero.

Per i familiari il pagamento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi è pari a 25.000 euro. Con il versamento dell’imposta si adempie all’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi di fonte estera che, pertanto, non dovranno subire altre imposte (sostitutive o ritenute). Sono previste ulteriori agevolazioni: sul valore degli immobili posseduti all’estero; esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale; esenzione dell’imposta di successione e donazione per i beni e diritti esistenti all’estero.

Per dettagli sulle modalità per accedere alle agevolazioni ed approfondimenti, si rimanda alla GUIDA dell’Agenzia delle Entrate.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.037 secondi