Bancarotta fraudolenta documentale e occultamento scritture contabili: differenti i fatti illeciti

Bancarotta fraudolenta documentale e occultamento scritture contabili: differenti i fatti illeciti

Non viola il divieto del ne bis in idem il concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e quello di occultamento delle scritture contabili, essendo differente il fatto storico naturalistico oggetto delle due incolpazioni.

Martedi 27 Marzo 2018

Decisione: Sentenza n. 32367/2017 Cassazione Penale - Sezione V

Massima:

Nel caso di concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e il reato di occultamento delle scritture contabili non sussiste violazione al principio del ne bis in idem perché i fatti illeciti sono differenti, e il primo reato è configurabile solo qualora sia intervenuta la sentenza di fallimento.

Osservazioni.

La Suprema Corte ricorda che, al fine di valutare l'identità del fatto, il Giudice deve porre a raffronto la triade condotta - nesso causale - evento naturalistico, e può affermare che il fatto è ilmedesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi.

Nel caso di specie, qualche dubbio soge in merito alla configurabilità del concorso poiché l'art. 10 del decreto legislativo n. 74/2000 recita "salvo che il fatto costituisca più grave reato", il che sembrerebbe escludere la configurabilità del concorso.

Giurisprudenza rilevante.

C.Cost. 200/2016

Cass. 3115/2016

Cass. 46182/2004

Disposizioni rilevanti.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Vigente al: 25-03-2018

Art. 216 - Bancarotta fraudolenta

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Codice di procedura penale

Vigente al: 25-03-2018

Art. 649 - Divieto di un secondo giudizio

1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 25-03-2018

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Allegato:

Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 32367 del 05/07/2017

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