Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 32367 del 05/07/2017

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Martedi 27 Marzo 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo A. - Presidente -

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere -

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere -

Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere -

Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.P., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/10/2015 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSA PEZZULLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 22.10.2015 la Corte d'Appello di Cagliari, dichiarava la nullità della sentenza emessa dal G.u.p. del locale Tribunale in data 1.10.2014 nei confronti di M.P. in qualità di accomandatario della s.a.s. "(OMISSIS)", fallita in data 5.1.2007 limitatamente al delitto di bancarotta per distrazione, realizzato mediante l'emissione degli assegni, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, laddove confermava nel resto la sentenza impugnata quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni strumentali, nonchè alla bancarotta fraudolenta documentale per aver omesso di consegnare al curatore fallimentare tutta la documentazione contabile e di presentare le dichiarazioni fiscali dal 2004, in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il M., a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato a tre motivi, con i quali lamenta:

- con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10; invero, nell'ambito di altro e differente procedimento, con sentenza n. 714/2009, emessa dal Tribunale di Cagliari il 10.11.2009 il ricorrente è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed alle relative pene accessorie per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, art. 10, perchè al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in qualità di legale rapp.te e socio accomandatario della "(OMISSIS) s.a.s." ometteva l'esibizione dei documenti e dei registri contabili prescritti dalla normativa tributaria, riferiti alle annualità d'imposta 2001-2006 (fatti accertati in Iglesias il 06.11.2006); nel corso del presente processo l'imputato sollevava in sede di appello l'eccezione relativa al "ne bis in idem" tra la fattispecie di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 216, comma 1, n. 2 - e quella di cui alD.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, ma sul punto la Corte d'Appello di Cagliari riteneva insussistente la denunciata violazione del principio di cui all'art. 649 c.p.p., nell'ipotesi, come quella in esame, in cui alla condanna per l'illecito tributario (per occultamento e distruzione di documenti contabili previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10), abbia fatto seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversità dei fatti contestati; tale valutazione non si presenta condivisibile, atteso che, anche dalla lettura dei lavori preparatori del D.Lgs n. 74 del 2000, art. 10, emerge che nel caso in cui un soggetto sia stato contemporaneamente inquisito, tanto per la violazione fiscale, quanto per la violazione di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 2, non potrebbe configurarsi il concorso di reati, stante la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato", contenuta nella premessa dell'art. 10; ...

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