Imposta di registro relativa a un atto giudiziario e illegittimità dell'avviso di liquidazione

Imposta di registro relativa a un atto giudiziario e illegittimità dell'avviso di liquidazione
Lunedi 17 Dicembre 2018

E’ illegittimo per difetto di motivazione l’avviso di liquidazione per mancato pagamento dell’imposta di registro relativa ad un provvedimento giudiziario (sentenza o decreto ingiuntivo) che indichi solo la data e il numero del suddetto provvedimento senza allegarlo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29491/2018, pubblicata il 16 novembre scorso.

IL CASO: La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso promosso da un istituto bancario avverso un avviso di liquidazione per il mancato versamento dell’imposta di registro relativa ad un decreto ingiuntivo eccependo la nullità dello stesso per mancata allegazione del provvedimento oggetto di tassazione.

Il ricorso veniva rigettato e la sentenza di prime cure veniva confermata in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale. Pertanto, l’istituto bancario interponeva ricorso per Cassazione, deducendo, fra l’altro, la violazione e falsa applicazione della Legge n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1, legge n. 241 del 1990, artt. 3, art. 21 septies e 21 ocites e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54 in quanto, secondo il ricorrente, il Giudice Tributario aveva, erroneamente, ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di liquidazione impugnato, anche se privo dell'allegazione del provvedimento tassato o di altra indicazione utile per comprendere la liquidazione operata dall’Agenzia delle Entrate.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo ha evidenziato che in tema di imposta di registro, è illegittimo per difetto di motivazione l'avviso di liquidazione emesso dal D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dalla legge n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 29491 del 16/11/2018

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