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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -
Dott. MOCCI Mauro - rel. Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -
Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16374-2017 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO GIORDANO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1670/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
che la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l'anno 2011.
Che:
il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, L. n. 241 del 1990, artt. 3, art. 21 septies e 21 octies e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe ritenuto l'avviso di liquidazione sufficientemente motivato, ancorchè privo dell'allegazione del provvedimento tassato o di altra indicazione utile per comprendere la liquidazione operata; che, con il secondo motivo, la BNL deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22 e 43, nonchè degli artt. 1936, 1941 e 1944 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3: l'Ufficio avrebbe considerato come base imponibile l'intero ammontare per la fideiussione prestata, invece che la somma fatta valere in giudizio; ...
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