Immissioni sonore: il rispetto dei limiti di legge non esclude il giudizio di intollerabilità

Immissioni sonore: il rispetto dei limiti di legge non esclude il giudizio di intollerabilità

Con l'ordinanza n. 2757 del 6 febbraio 2020 la VI° sezione civile della Corte di Cassazione interviene in tema di immissioni sonore, specificando che, pur rimanendo il rumore nei limiti di legge, non può essere esclusa automaticamente la sua intollerabilità.

Martedi 11 Febbraio 2020

Il caso: Il Tribunale, accogliendo la domanda proposta da G.F., confermava l'ordinanza cautelare e condannava l'Immobiliare S. a una serie di adempimenti al fine di cessare le immissioni rumorose lamentate dal ricorrente provenienti dall'attività A.B. integrandola con l'obbligo di intercludere ogni forma di accesso all'area scoperta della pergola agli avventori del bar, a partire dalle ore 24.

A seguito di appello proposto dall'Immobiliare, la Corte di appello rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

La Immobiliare propone ricorso per cassazione, lamentando che il giudice di merito non aveva considerato che:

  • il superamento dei 3 db sul rumore di fondo era stato misurato nel 2011;

  • successivamente a tale data, erano stati adempiuti dalla società gli interventi limitativi delle immissioni di rumore, prescritti dall'ordinanza cautelare, che avevano riportato le immissioni al di sotto della soglia limite.

    Per gli Ermellini la censura è infondata: al riguardo osservano quanto segue:

a) in materia di immissioni sonore, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa rilevante in materia, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c.;

b) se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa a tutela di interessi della collettività, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c., e, pertanto, illecite, anche sotto il profilo civilistico;

c) l'eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge non può, tuttavia, fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo)

d) nel caso in esame, G.F. lamentava il protrarsi delle immissioni rumorose da parte dell'Immobiliare nonostante l'adozione degli accorgimenti previsti nel provvedimento; pertanto, correttamente la Corte di merito - alla luce delle deposizioni dei testimoni, che hanno confermato l'intollerabilità delle immissioni provenienti in forma costante e nella fascia notturna dall'attività in questione - ha ritenuto di dover convalidare le prescrizioni adottate dal giudice di prime cure, anche quelle integrative, in quanto, solo nel loro complesso, misure concretamente idonee ad eliminare la situazione di pregiudizio.

Esito: rigetto del ricorso.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.2757/2020

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