Gli interessi legali sull'onorario del legale decorrono dal giorno della messa in mora

Gli interessi legali sull'onorario del legale decorrono dal giorno della messa in mora

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17705 del 21 giugno 2023 torna ad occuparsi del dies a quo da cui far decorrere gli interessi legali sulla somma dovuta dal cliente all'avvocato a titolo di onorario.

Mercoledi 28 Giugno 2023

Il caso: Nel 2007 l’avv. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la società Delta con una domanda di pagamento della somma di € 348.262,84 a titolo di onorario di avvocato (nonché accessori), proposta in rito ordinario di cognizione.

In primo grado la domanda veniva accolta in parte (per circa € 191.000,00), mentre in secondo grado veniva accolto parzialmente l’appello principale della convenuta, con fissazione della decorrenza degli interessi dal deposito della sentenza.

L'avvocato Tizio ricorre in Cassazione deducendo violazione degli artt. 1219, 1224, 1229, 1282 c.c. : la Corte distrettuale avrebbe errato nel fissare la decorrenza degli interessi legali sulla somma dovuta dal giorno del deposito della sentenza di primo grado (09/06/2011) e non già dal giorno della costituzione in mora (16/11/2006).

Per la Cassazione la censura è fondata:

1) l’orientamento giurisprudenziale applicato dalla Corte territoriale attraverso il richiamo a Cass. 2954/2016 è superato: in particolare, gli interessi ex art. 1224 c.c. sull'onorario del legale competono dal giorno della messa in mora, cioè dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, cioè senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale;

2) nell’ordinamento italiano non ha trovato riconoscimento il principio romanistico in illiquidis non fit mora; quindi:

(a) la liquidità del debito non è necessaria alla messa in mora;

(b) se è vero che la mora presuppone la colpa del debitore, è vero anche che la colpa è esclusa dalla impossibilità di quantificare assolutamente l’entità della prestazione, non già quando il debitore possa ragionevolmente compierne una stima, nel caso in esame sulla base della quantificazione operata dall’avvocato con la richiesta di pagamento, restando salva la commisurazione concreta degli interessi alla cifra accertata all’esito dell’eventuale processo giurisdizionale;

3) nel caso di specie, il 16/11/2006 è la data di costituzione in mora, così come accertata dalla sentenza di primo grado ex d. lgs. 231/2002; pertanto, decorrono da tale data gli interessi ex art. 1224 c.c., commisurati all’importo poi liquidato giudizialmente.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 17705 2023

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