Il giudice liquida gli interessi legali o al “tasso legale”: come devono essere calcolati?

Il giudice liquida gli interessi legali o al “tasso legale”: come devono essere calcolati?
Mercoledi 4 Ottobre 2017

Nell’emettere la sentenza “il giudice del merito deve indicare che specie di  interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di “interesse legale” o “di legge”, con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli interessi di cui all’art. 1284 c.c., essendo quest’ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla  legge hanno natura speciale (v. in tal senso, sia pure sotto la diversa angolazione della non eseguibilità nel territorio della Comunità Europea della sentenza che non contenga la superiore specificazione, Sez. 3, Sentenza n. 9862 del 07/05/2014, Rv. 630999).

Difatti, l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui all’art. 1284 cod.civ. presuppone l’accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale. Un simile accertamento attiene al merito della decisione e non può essere risolto in sede esecutiva”.

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 22457/2017, pubblicata il 27 settembre scorso.

IL CASO: Un professionista avendo ricevuto solo parzialmente il pagamento di alcune prestazioni professionali svolte in favore di una società, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunta a quest’ultima il pagamento della somma dovuta a saldo.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione che veniva rigettata. Con la sentenza emessa nel giudizio di opposizione nel liquidare gli interessi utilizzava l’espressione “oltre agli interessi legali”. In virtù del suddetto titolo esecutivo, il professionista notificava alla debitrice atto di precetto con il quale intimava a quest’ultima il pagamento dell’importo dovuto e gli interessi al saggio previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, contenente misure per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Avverso il suddetto precetto proponeva opposizione la società debitrice deducendo che, in forza del titolo esecutivo, non erano dovuti gli interessi al saggio richiesto.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e condannava il creditore ex art. 96 codice procedura civile. La sentenza di primo grado veniva riformata dalla Corte d’Appello solo limitatamente alla condanna ex art. 96 cod. proc civ e confermata per il resto.

Secondo i Giudici di merito in mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione, l’espressione “oltre interessi legali” va intesa come rinvio al saggio di interesse legale previsto dall’art. 1284 codice civile e non a quello speciale di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

Avverso la sentenza di secondo grado, il professionista proponeva ricorso per Cassazione, deducendo fra l’altro la violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 cod. civ. e degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002. Secondo il ricorrente la dicitura “ interessi legali” contenuta nel titolo esecutivo doveva essere riferita agli interessi dovuti per legge in relazione alla natura del credito e che, pertanto, sulle somme dovute per prestazioni professionali dovevano essere applicati gli interessi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, anziché quelli “ordinari”previsti dall’art. 1284 c.c.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato infondato il motivo del ricorso, osservando che:

  1. E’ corretta l’interpretazione della corte territoriale secondo la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ha inteso qualificare espressamente gli interessi legali come dovuti ai sensi dell’art. 1284 cod. civ, ciò in quanto non è stato fatto nessun riferimento al d.lgs. n. 231 del 2002 e la data di decorrenza degli stessi è stata espressamente indicata «dalla domanda giudiziale» anziché, secondo quanto previsto dal menzionato d.lgs. n. 231 del 2002, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura;

  2. Al giudice dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. non è consentita l’integrazione o la correzione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, i cui eventuali errori devono essere rimossi impugnandolo;

  3. L’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui all’art. 1284 codice civile presuppone l’accertamento nel merito degli elementi costituitivi della relativa fattispecie speciale. Un simile accertamento non può essere risolto in sede esecutiva in quanto attiene al merito della decisione;

  4. La parte interessata non può chiedere l’integrazione o la correzione al giudice dell’esecuzione ma qualora non condivida la decisione contenuta nel titolo esecutivo ha l’onere di impugnare la decisione di merito.

Pertanto, secondo la Cassazione, il Giudice non può limitarsi alla qualificazione generica di “ interesse legale” o di “legge”, ma deve specificare il tipo di interessi legali che sta applicando. In mancanza si devono intendere solo gli interessi legali previsti dall’articolo 1284 c.c.

Allegato:

Cass. civile Sez. III Sentenza del 27/09/2017 n.22457

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