Se il GdP non considera l'opposizione sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa

Se il GdP non considera l'opposizione sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa

La V Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 54190/2016 si pronuncia in tema di tenuità del fatto nell'ambito del procedimento avanti al Giudice di Pace.

Mercoledi 18 Gennaio 2017

Il caso: due signore erano state querelate da Z. perchè, comunicando con altre persone, avevano parlato di lui come di soggetto omosessuale, condannato per truffa e consumatore abituale di stupefacenti.

Il Giudice di pace, con decreto emesso ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 274 del 2000, disponeva l'archiviazione del procedimento contro le due imputate per il reato di diffamazione perchè "l'episodio lamentato in querela, dato il contesto in cui sarebbe avvenuto (conversazioni occasionali tra vicini di casa nel corso di un periodo limitato e circoscritto, nel tempo e nello spazio, di vacanze estive), riveste in sè carattere di occasionalità e tenuità tale da non giustificare l'esercizio dell'azione penale".

Inoltre l'opposizione della parte offesa mancava della indicazione di nuove investigazioni suppletive.

Contro il decreto suddetto il querelante presentava ricorso per Cassazione per violazione del contraddittorio ed errata applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000 art.34: il GdP, infatti, omettendo di ascoltare la persona offesa, non aveva verificato la sussistenza dell'interesse del querelante alla prosecuzione del procedimento e non si era quindi posto in condizione di valutare la gravità dei fatti.

Nel caso in esame, infatti, il querelante aveva evidenziato che, data la professione svolta (medico chirurgo), l'accusa di essere un "consumatore di cocaina" comportava una gravissima lesione della reputazione, posto che toccava uno dei fondamenti della sua idoneità allo svolgimento della professione.

La Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso, osserva che:

  • in tema di procedimento davanti al Giudice di pace, anche se la disciplina dell'archiviazione non preveda, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione, è comunque necessario che il giudice si pronunci sull'opposizione dando conto delle ragioni dell'opponente, sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione;

  • la mancanza di motivazione sul punto determina una violazione del principio del contraddittorio: in diverse occasioni la Suprema Corte ha espresso il principio per cui “l'omessa considerazione dell'opposizione sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o addirittura maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale”;

  • la suddetta violazione si è, nel caso concreto, verificata, essendosi il Giudice di pace limitato - a fronte della articolata opposizione della persona offesa, che aveva altresì richiesto l'espletamento di attività investigativa supplementare - a fare un mero rinvio alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, il cui contenuto dichiarava di recepire, e ad affermare semplicemente che l'episodio rivestiva carattere di "occasionalità e tenuità";

  • l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto è sottoposta - prima dell'esercizio dell'azione penale - ad una secca condizione: che non vi osti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

    Di conseguenza, conclude la Corte, il Giudice di pace deve:

    - spiegare in concreto, e non ripetendo vuote formule legislative, perchè ha ritenuto il danno, o il pericolo, esiguo, con quale criterio ha determinato la occasionalità, ed in che ha riposto il giudizio di soglia minima della colpevolezza;

    - esaminare se esistano interessi (giuridicamente riconosciuti e protetti) della persona offesa che da tale gesto di "sovrana benevolenza" possano subire pregiudizio: nel qual caso egli non ha il potere di archiviare.

Esito: sussistendo la lamentata violazione del contraddittorio, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al medesimo Giudice di pace.

Allegato:

Cassazione penale Sez. V Sent. del 20-12-2016 n. 54190

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