Cassazione penale Sez. V Sent. del 20-12-2016 n. 54190

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Mercoledi 18 Gennaio 2017
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  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente -

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere -

Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -

Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere -

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z.G., nato il (OMISSIS) parte offesa;

nel procedimento contro:

G.F., nato il (OMISSIS);

ZA.AU., nato il (OMISSIS);

avverso il decreto del 05/05/2014 del GIUDICE DI PACE di SAVONA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO SETTEMBRE;

- Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr.ssa Paola Filippi, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Savona, con decreto del 5 maggio 2015, emesso ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 274 del 2000, ha disposto l'archiviazione del procedimento contro G.F. e Za.Au. per il reato di diffamazione posto in essere nei confronti di Z.G. perchè "l'episodio lamentato in querela, dato il contesto in cui sarebbe avvenuto (conversazioni occasionali tra vicini di casa nel corso di un periodo limitato e circoscritto, nel tempo e nello spazio, di vacanze estive), riveste in sè carattere di occasionalità e tenuità tale da non giustificare l'esercizio dell'azione penale"; inoltre, perchè l'opposizione della parte offesa mancava della indicazione di nuove investigazioni suppletive.

Le due donne era state querelate da Z. perchè, comunicando con S.L., B.M. e C.A., avevano parlato di lui come di soggetto omosessuale, condannato per truffa e consumatore abituale di stupefacenti.

2. Contro il decreto suddetto ha presentato ricorso per Cassazione il querelante, a mezzo del difensore, per violazione del contraddittorio ed errata applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34.

Il Giudice, infatti, omettendo di ascoltare la persona offesa, non ha verificato la sussistenza dell'interesse del querelante alla prosecuzione del procedimento e non si posto in condizione, in tal modo, di valutare la gravità dei fatti. ...

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