Esercizio abusivo della professione: le attività precluse a chi non è avvocato

Esercizio abusivo della professione: le attività precluse a chi non è avvocato
Giovedi 16 Marzo 2017

La V Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7630/2017 individua quali attività devono essere svolte per potersi delineare il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato.

Il caso: la Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato V.D. alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in quanto responsabile di falso materiale in scrittura privata ed esercizio abusivo della professione di avvocato.

V.D., collaboratore dell'avv. P.F. ma non abilitato all'esercizio della professione legale, nel disbrigo di una pratica di un sinistro stradale mortale, aveva falsificato due quietanze di pagamento, apparentemente emesse dalla Compagnia Assicuratrice RAS s.p.a. di (OMISSIS), le aveva fatte poi sottoscrivere, rispettivamente, ai parenti di C.S.M., deceduto nell'incidente, nonchè si era presentato come legale incaricato della trattazione della pratica con la Compagnia Assicuratrice.

L'imputato ricorre in Cassazione, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizi motivazionali con riguardo alla condanna per il reato di cuiall'art. 348 c.p.: secondo la difesa, il ricorrente non aveva compiuto atti tipici della professione forense ma si era limitato a seguire la vicenda che opponeva la famiglia del deceduto alla Compagnia Assicuratrice, per conto dell'avv. P., titolare dello studio.

Infatti, l'avere fatto sottoscrivere ai clienti quietanze ed attestazioni di pagamento e l'avere ricevuto acconti in denaro non rappresenterebbe un'attività tipica della professione legale.

Gli Ermellini, nel dichiarare, sul punto, inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza precisano che :

- riguardo al reato di cui all'art. 348 c.p. la Corte d'Appello ha richiamato una giurisprudenza consolidata, per cui l'attività che lo stesso imputato ha ammesso di avere svolto nell'ambito della controversia civilistica sorta a seguito della morte di C.S.M. (tenere i contatti con la compagnia assicuratrice, far firmare quietanze all'esito di trattative stragiudiziali) deve considerarsi, nel suo complesso, tipica della professione forense;

- le Sezioni Unite, nella sentenza n. 11545 del 15/12/2011 hanno, infatti, affermato che "Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Fattispecie relativa all'abusivo esercizio della professione di commercialista)".

Allegato:

Cass. penale Sez. V Sentenza del 17/02/2017 n.7630

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