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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente -
Dott. MORELLI Francesca - rel. Consigliere -
Dott. CATENA Rossella - Consigliere -
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.D. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/06/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Mauro Ricci per le parti civili, si associa alle richieste del P.G., si riporta alla memoria depositata e insiste per l'inammissibilità del ricorso, depositata nota spese.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 28.11.13 che aveva condannato V.D. alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in quanto responsabile di falso materiale in scrittura privata ed esercizio abusivo della professione di avvocato.
1.1. A V., collaboratore dell'avv. P.F. ma non abilitato all'esercizio della professione legale,viene fatto carico di avere falsificato due quietanze di pagamento, l'una per l'importo di 40.000 Euro e l'altra per quello di 20.000 Euro, apparentemente emesse dalla Compagnia Assicuratrice RAS s.p.a. di (OMISSIS), fatte poi sottoscrivere, rispettivamente, a Pe.Co. e a C.V., nonchè di essersi presentato alle due donne ed agli altri congiunti di C.S.M., deceduto in un sinistro stradale, come legale incaricato della trattazione della pratica con la Compagnia Assicuratrice.
2. Il ricorso, tempestivamente proposto dall'imputato personalmente, si articola su due motivi.
Con il primo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali con riguardo alla condanna per il reato di cuiall'art. 348 c.p.. ...
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