Il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni, pena la nullità della sentenza.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13856/2022.
Mercoledi 11 Maggio 2022 |
Il caso: Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l'avvocato Tizio conveniva in giudizio il Consorzio Alfa , deducendo di avere ricevuto da quest'ultimo mandato per la proposizione di tre ricorsi al Tribunale amministrativo regionale, di avere concluso l'intera controversia in maniera stragiudiziale nel maggio 2012 e di avere ricevuto acconti per l'attività professionale svolta per euro 30.000, oltre ad euro 25.000 all'atto della transazione; per questo motivo, il ricorrente chiedeva la condanna del Consorzio al pagamento della somma di euro 52.702,69, di cui alla notula in atti.
Il tribunale accoglieva la domanda attorea; il Consorzio Alfa ricorre in Cassazione e denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. nullità del procedimento e del provvedimento per violazione degli artt. 276, comma l, c.p.c., 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011 e 158 c.p.c., per avere il Tribunale deciso la controversia senza che due dei giudici componenti il collegio, tra cui il presidente, avessero partecipato alla discussione della causa.
Per la Suprema Corte il motivo è fondato: sul punto ricorda che:
a) è vero che l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, disposizione specificamente volta a disciplinare il rito delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, si limita a disporre al comma 2 che il Tribunale "decide in composizione collegiale", senza prescrivere la trattazione collegiale del procedimento;
b) è però altrettanto vero che l'art. 3 del medesimo d.lqs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell'assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all'intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni;
c) trova pertanto applicazione il comma 1 dell'art. 276 c.p.c. secondo il quale alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, che va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni;
d) il collegio che delibera la decisione deve quindi essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo.