Nell'ordinanza n. 13524/2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione del difensore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Mercoledi 11 Maggio 2022 |
Il caso: Tizio chiamava in giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli Mevio, sostenendo di avergli prestato euro 53.600 attraverso la consegna di una serie di assegni (intestati a sé stesso e girati in bianco, tranne uno intestato al convenuto) e di non averne avuto la restituzione.
La domanda veniva rigettata sia dal Tribunale di Tivoli che dalla la Corte d'Appello di Roma.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando in primis la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 189, 115 e 116 c.p.c., nonché dei principi giurisprudenziali dettati dalla Suprema Corte di cassazione per avere la Corte d'appello ritenuto l'appellante decaduto dalle istanze istruttorie: il ricorrente deduce che:
- il Tribunale non aveva accolto le istanze istruttorie formulate in primo grado e in particolare le richieste di assunzione di prove testimoniali;
- la Corte d'appello aveva rilevato che l'inammissibilità della riproposizione delle richieste sarebbe stata evidente, non essendo le medesime state specificamente riformulate in sede di precisazione delle conclusioni dinnanzi al Tribunale in quanto il difensore non era comparso all'udienza in cui la causa era stata trattenuta in decisione;
- in realtà all'udienza del 11/12/2013 difensore del ricorrente aveva chiesto di riesaminare le richieste istruttorie, riesame non accolto con ordinanza del medesimo 11 dicembre 2013, all'udienza del 9 luglio 2014, fissata per la precisazione delle conclusioni, il difensore aveva chiesto di ammettere la prova per testimoni e solo all'udienza dell'8 ottobre 2014, quando la causa era infine stata trattenuta in decisione, il difensore del ricorrente era assente.
Per la Suprema Corte la doglianza è fondata e il ricorso deve essere accolto:
a) secondo l'orientamento di questa Corte, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione;
b) pertanto, non essendo il procuratore di Tizio stato presente all'udienza dell'8 ottobre 2014, non possono ritenersi abbandonate le richieste di assunzione delle prove testimoniali precedentemente formulate e reiterate