Nel giudizio di divisione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, in precedenza assegnata ad uno di essi in sede di separazione, nel caso in cui l’immobile venga attribuito a quest’ultimo, il diritto di abitazione derivante dal provvedimento di assegnazione non deve influire in alcun modo nella determinazione del valore dell’immobile e quindi nella determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge. In caso contrario, si verificherebbe una penalizzazione del coniuge non assegnatario al quale verrebbe corrisposta una somma inferiore alla metà del valore commerciale del bene.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33069/2018, pubblicata il 20 dicembre 2018.
IL CASO: La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione nasce dal ricorso promosso dal coniuge non assegnatario, in sede di separazione, della casa coniugale in comproprietà con l’altro coniuge, contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello che aveva rigettato il gravame interposto avverso la decisione di prime cure con la quale nell’ambito di un giudizio di scioglimento della comunione legale tra coniugi il Tribunale, nel determinare il valore del mercato della casa coniugale in comproprietà di entrambi i coniugi, aveva tenuto conto del provvedimento di assegnazione del bene in favore di uno dei due coniugi nell’interesse dei figli e quindi aveva stimato l’immobile attribuendo allo stesso un valore inferiore rispetto al valore commerciale con conseguente assegnazione all’altro coniuge di una somma inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta.
LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, il ricorso è stato accolto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, in quanto i giudici di legittimità hanno dato continuità all’orientamento degli stessi giudici di legittimità, secondo il quale “l’assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 155 quater c.c., ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale” (Cass. Sez. 2 n. 17843 del 09/09/2016; Cass. Sez. 2, n. 8292 n. 22/04/2016).
Nello stimare i beni per la formazione delle quote ai fini della divisione, hanno continuato gli Ermellini, non può non considerarsi, invero, che, in ipotesi di assegnazione in proprietà esclusiva della casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli, si riunisce nella stessa persona il diritto di abitare nella casa familiare – che perciò si estingue automaticamente – e il diritto dominicale sull’intero immobile, che rimane privo di vincoli.