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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. GORJAN Sergio - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16073/2014 proposto da:
N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAINETTI, senza ministero di difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- ricorrente -
e contro
M.T., INTESA SANPAOLO SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 854/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
L'avvocato N.E. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 854/2013 della Corte d'Appello di Torino, depositata il 24 aprile 2013.
Gli intimati Intesa Sam Paolo s.p.a. e M.T. non hanno svolto attività difensive.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..
La Corte d'Appello di Torino ha respinto il gravame proposto da N.E. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino il 30 maggio 2008, affermando che nel giudizio di scioglimento della comunione legale tra coniugi, ai fini della determinazione del valore di mercato dell'immobile costituente casa familiare, si debba tener sempre conto del vincolo derivante dall'assegnazione del bene ad uno dei genitori nell'interesse dei figli, ancorchè l'appartamento sia attribuito per intero in sede di divisione al medesimo coniuge assegnatario. Ciò ha portato a stimare l'immobile non nell'importo di Euro 270.000,00, ma per il minor valore di Euro 159.000,00, in ragione dell'incidenza del vincolo dell'assegnazione, con conseguente determinazione del conguaglio dovuto da M.T. in Euro 79.500,00. ...
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