Con l’ordinanza n. 4425/2018, pubblicata il 23 febbraio 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla competenza per le opposizioni agli accertamenti per violazione al codice della strada e alle ordinanze di ingiunzione, affermando che le opposizioni avverso i verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada sono attribuite alla esclusiva competenza per materia del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, mentre le opposizioni alle ordinanze di ingiunzione emesse dal Prefetto, sempre in materia di violazioni del Codice della Strada, vanno proposte in base al valore della lite.
IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame dei Supremi Giudici della Corte di Cassazione nasce dall’opposizione avverso il verbale con il quale veniva contestato al proprietario di un veicolo e genitore esercente la patria potestà sul figlio minore la violazione dell’articolo 116, commi 15 e 17 del decreto legislativo n. 285/1992 per guida senza patente.
In virtù della suddetta violazione veniva irrogata una sanzione pari ad euro 5.000,00.
La Prefettura nel costituirsi nel giudizio eccepiva tra l’altro l’incompetenza per territorio del giudice adito. Tale eccezione veniva accolta dal Giudice di Pace che dichiarava la competenza del Tribunale territorialmente competente. Il Giudizio veniva, pertanto riassunto innanzi al Tribunale. Quest’ultimo riteneva che la competenza spettasse al Giudice di Pace, in virtù dell’articolo 7, secondo comma del decreto legislativo n. 150 del 2011 e proponeva il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 c.p.c.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione nel decidere sul suddetto regolamento, con l’ordinanza in commento ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace, evidenziando che:
Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 150 del 2011, costituiscono l’unico riferimento legislativo per l’individuazione del riparto di competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale in materia di opposizione alle multe e alle ordinanze di ingiunzione emesse dai Prefetti, atteso che le norme che ad esse rinviano (L. n. 689 del 1981, art. 22 ed D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, da un lato; D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, dall'altro) si limitano a prevedere soltanto che le opposizioni si propongono dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria", dovendo distinguersi al riguardo tra giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione" emessa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18, ed ai sensi dell'art. 204 C.d.S., regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 e giudizio concernente il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis - in via alternativa al ricorso al Prefetto - avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada consegnato o notificato al trasgressore, regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.
Secondo la disciplina attualmente vigente va affermato che: quanto alle opposizioni alle ordinanze di ingiunzione emesse dal Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204, in materia di violazioni del Codice della Strada, il criterio di riparto della competenza è fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad "ordinanza-ingiunzione" in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad Euro 15.493,00, ovvero, le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale, ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all'importo indicato, mentre per quanto riguarda le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia - senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione - del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 2), (cfr. Cass. 3156/17 e 21914/12).
Sulla scorta delle suddette osservazioni, la Corte di Cassazione, poiché, nel caso di specie, oggetto della controversia era l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, ha statuito che la competenza per materia spetta al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l'inflazione accertata.
Pertanto, ha accolto il ricorso assegnando il termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al suddetto Giudice.
Calcolo scadenze per ricorso / pagamento multe
Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 4425 del 23/02/2018