Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 4425 del 23/02/2018

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 4425 del 23/02/2018
Mercoledi 7 Marzo 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 17784/2017 R.G. sollevato dal Tribunale di Parma con ordinanza del 22/05/2017 nel procedimento vertente tra:

N.G.C., da una parte, e PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, dall'altra, ed iscritto al n. 1712/2016 R.G. di quell'Ufficio:

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALIST:

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che chiede dichiararsi la giurisdizione del Tribunale di Palmi.

Svolgimento del processo

Con ricorso, proposto in data 7 luglio 2016, innanzi al Giudice di Pace di Sinopoli, il signor N.G.C., ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS), con il quale, in data 16/06/20161 i Carabinieri della Stagione di San Procopio gli avevano contestato, in qualità di proprietario del veicolo e di genitore esercente la potestà sul figlio minore N.S., la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 (guida senza patente) del D.Lgs. n. 285 del 1992, perchè "faceva si che (il minore) circolasse alla guida del predetto veicolo senza essere munito della patente di guida prescritta perchè mai conseguita (...)". In conseguenza della contestata violazione veniva comminata la sanzione al pagamento della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Nel giudizio si è costituitòUfficio Territoriale del Governo - U.T. G./Prefettura di Reggio Calabria, chiedendo l'accertamento "del rispetto dei termini per proporre ricorso e, ove intempestivo, chiedeva dichiararsi la sua inammissibilità,' eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito. ...

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