La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 39514/2022 si occupa del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone previsto dall'art. 659 c.p., e dei relativi presupposti.
Mercoledi 2 Novembre 2022 |
Il caso: il Tribunale di Avellino condannava l'imputato, Tizio, alla pena di € 400,00 di ammenda, perché responsabile del reato di cui all'art. 659 cod.pen. perché, quale legale rappresentante dell'esercizio pubblico adibito a bar, mediante emissioni sonore anche notturne, disturbava le occupazioni e il riposo delle persone, con condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
L'imputato ricorre in Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza adducendo, come secondo motivo,contraddittorietà e carenza delle ragioni poste a fondamento della decisione di condanna, violazione dell'art. 27 Cost., mancanza di un percorso logico argomentativo.
Per la Corte il ricorso è inammissibile; sulla motivazione della sentenza impugnata e sui presupposti del reato osserva quanto segue:
a) la sentenza impugnata contiene una congrua e logica motivazione che si fonda sulle fonti testimoniali, per cui l'imputato è stato correttamente ritenuto responsabile, quale gestore del bar, di aver arrecato disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, ex art. 659 cod.pen.;
b) la contravvenzione di cui all'art. 659 cod.pen. è integrata allorchè l'attività posta in essere dall'autore del fatto sia concretamente idonea ad arrecare disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, da cui la conseguenza che la prova del disturbo può essere liberamente raggiunta, purchè il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione;
c) in tale ambito è stato condivisibilmente affermato che la responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto,la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato;
d) priva di rilievo è l'ulteriore censura secondo cui la circostanza che il disturbo sia stato arrecato ad un'unica persona (poi costituita parte civile) esclude il reato; ed ancora, la prova dello stesso ben può essere argomentata sulla scorta degli elementi di prova in atti non essendo condizionata dalla osservanza delle norme dettate in tema di inquinamento acustico.