Delibera condominiale nulla e giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo

Delibera condominiale nulla e giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo

La nullità di una delibera condominiale può essere fatta valere anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali trattandosi di vizio che inficia l’esistenza della stessa deliberazioni non soggetta al termine dei trenta giorni per l’impugnazione previsto dall’articolo 1137 codice civile.

Martedi 3 Luglio 2018

Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16389/2018, pubblicata il 21 giugno scorso.

IL CASO: A seguito dell’approvazione della delibera assembleare con la quale veniva stabilito di ripartire con importi uguali le spese sostenute dal condominio per la sistemazione esterna dell’edificio condominiale, il Condominio richiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino moroso.

La delibera relativa alle suddette spese era stata approvata da cinque condomini su nove in assenza di quattro di questi. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, il condomino proponeva opposizione che veniva rigettata, mentre in sede di appello il Tribunale accoglieva il gravame. Secondo il Tribunale si era presenza di una modificazione dei criteri di riparto delle spese condominiali priva della necessaria approvazione all’unanimità, con conseguente nullità della delibera.

Pertanto, avverso la sentenza del Tribunale, il condominio proponeva ricorso per Cassazione deducendo “ la violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1109 e 1137 c.c., nonché dell’art. 36 c.p.c.”. Secondo il Condominio ricorrente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice non può valutare la nullità o annullabilità della delibera condominiale di approvazione e riparto delle spese oggetto dell’ingiunzione.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso infondato e nel rigettarlo ha evidenziato che:

  1. Come già affermato con altri arresti giurisprudenziali, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti” (Corte di Cassazione, Sez. II, 29 agosto 1994, n. 7569);

  2. Nell’ambito del giudizio di opposizione, “il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (Corte di Cassazione, Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; da ultimo, Corte di Cassazione, Sez. II, 23/02/2017, n. 4672);

  3. L’opposizione al decreto ingiuntivo va accolta solo nel caso in cui la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Corte di Cassazione, Sez. II, 14/11/2012, n. 19938; Corte di Cassazione, Sez. VI – 2, 24/03/2017, n. 7741);

  4. nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d’ufficio, dell’invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell’applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda” (Corte di Cassazione, Sez. II, 12/01/2016, n. 305);

  5. A differenza dell’annullabilità, per far valere la nullità di una delibera condominiale non è necessario procedere alla tempestiva impugnazione nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 cod. Civile;

  6. Una deliberazione nulla, secondo i principi generali degli organi collegiali, non può finché (o perché) non impugnata nel termine di legge, ritenersi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, come avviene per le deliberazioni soltanto annullabili;

  7. Di conseguenza alle delibere condominiali si applica il principio dettato in materia di contratti dall’art. 1421 c.c., secondo cui “è comunque attribuito al giudice, anche d’appello, il potere di rilevarne pure d’ufficio la nullità, ogni qual volta la validità (o l’invalidità) dell’atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere” (Corte di Cassazione, Sez. II, 17/06/2015, n. 12582; Corte di Cassazione, Sez. VI -2, 15/03/2017, n. 6652);

  8. Nel caso esaminato , essendo la delibera adottata a maggioranza di ripartizione in parti uguali (ovvero con regime “capitario”) degli oneri derivanti dalla manutenzione di parti comuni, in deroga ai criteri di proporzionalità fissati dall’art. 1123 c.c., essa è nulla. Infatti , a tal fine, è necessaria una convenzione approvata all’unanimità, che sia espressione dell’autonomia contrattuale (Corte di Cassazione, Sez. II, 16/02/2001, n. 2301; Corte di Cassazione, Sez. II, 04/12/2013, n. 27233; Corte di Cassazione, Sez. II, 04/08/2017, n. 19651).

Redattore decreto ingiuntivo su fattura

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 16389 del 21/06/2018

 

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