Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 16389 del 21/06/2018

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 16389 del 21/06/2018
Martedi 3 Luglio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13350-2017 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI, 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MARIA VENTURA, rappresentato e difeso dall'avvocato ENZO FRANCO FILARDI;

- ricorrente -

contro

A.M., rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA TERESA VINCENZI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 416/2016 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 20 aprile 2016, che aveva accolto l'appello di A.M. contro la sentenza di primo grado resa dal Giudice di pace di Oriolo e così revocato il decreto ingiuntivo n. 1/2008 emesso nei confronti dell' A..

Resiste con controricorso A.M..

Il giudizio era iniziato con ricorso per decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali dovute dal condomino A.M., inerenti alla sistemazione esterna dell'edificio del Condominio (OMISSIS), ed approvate con delibera assembleare del 16 settembre 2005, che stabilì la ripartizione in parti uguali dei contributi. Tale delibera venne approvata dai cinque condomini presenti all'adunanza, in assenza di altri quattro condomini dell'edificio. Il Tribunale di Castrovillari ha affermato che si trattasse di una modificazione dei criteri di riparto delle spese condominiali priva della necessaria unanimità, con conseguenti nullità della delibera e revoca del decreto ingiuntivo su di essa fondato, così come richiesto dal condomino opponente. ...

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