In attesa della “TASI”, la nuova tassa sui servizi indivisibili dei Comuni che dal 2014 sostituirà di fatto l'IMU, il decreto 102/2013, meglio noto come “decreto IMU”, è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 124 del 28/10/2013.
Confermata l'abolizione definitiva della prima rata IMU 2013 per le abitazioni principali (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le case delle cooperative, le case popolari nonché i terreni agricoli e i fabbricati rurali
Resta valida l'esenzione IMU per i fabbricati di nuova costruzione che risultano invenduti e non locati (per il 2013 pagano solo la prima rata mentre dal 2014 l'esenzione sarà totale).
Queste in sintesi le principali novità in materia di IMU contenute nella legge di conversione.
Immobili concessi in comodato a parenti di primo grado
La nuova norma, contenuta nell’ art 2-bis, prevede che i comuni possano equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato a parenti entro il primo grado (figli e genitori) che le utilizzano come abitazione principale.
Sono escluse dal beneficio le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero abitazioni di tipo signorile, ville e castelli.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione vale per una sola di esse.
I criteri e le modalità per l'applicazione della norma sono a totale discrezione dei Comuni i quali possono eventualmente stabilire un limite di reddito (ISEE) per poter usufruire del beneficio.
Come conseguenza sul piano pratico tali abitazioni, equiparate a tutti gli effetti alle “prime case”, potranno beneficiare della prevista abolizione della seconda rata IMU, sempre che sia approvata prima del 16 dicembre 2013, data di scadenza del saldo.
Agevolazione prima casa e dimora abituale
Le condizioni di dimora abituale ai fini dell'applicabilità della disciplina IMU sulla prima casa per gli appartenenti alle forze armate, gli organi di Polizia e i Vigili del fuoco non sono richieste a patto che l'immobile non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Dichiarazione obbligatoria per i nuovi benefici
Per usufruire dei benefici previsti dall' art. 2 del Decreto IMU (esenzione per gli immobili invenduti, agevolazione prima casa anche se non è la dimora abituale, ecc.), è necessario presentare, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU, un'apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale nel quale si attesta il possesso dei requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili interessati.
Riconoscimento del requisito di ruralità
Le domande di variazione catastale presentate e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Documenti:
Testo della legge di conversione
Decreto IMU coordinato con la legge di conversione.
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