Martedi 13 Agosto 2013 |
In data 9 agosto 2013 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione del decreto legge n. 69 del 21/06/2013, meglio conosciuto come “decreto fare”.
Sono diverse le modifiche apportate al testo originario in fase di conversione e di seguito poniamo l’accento su quelle che riguardano più direttamente la professione forense.
Divisione a domanda congiunta
Il testo originale del decreto prevedeva l’introduzione del nuovo articolo 791-bis del codice di procedura civile (leggi qui il testo originario) che stabiliva, in assenza di controversie, la possibilità per gli eredi ed eventuali creditori di richiedere la nomina di un notaio per le operazioni di divisione.
Questa norma, che aveva suscitato diverse proteste da parte della categoria forense, non portava alcun beneficio sostanziale ai fini dello snellimento del contenzioso giudiziario (se non sussistono controversie sulla divisione ereditaria, non vi è ricorso alla macchina della giustizia e di conseguenza la norma è inutile) e per questo motivo appariva come un mero tentativo di risarcire la categoria notarile per alcuni torti subiti in precedenza.
In pratica nel testo modificato alla Camera, l’Art. 791 bis nella nuova formulazione prevede che sia possibile “domandare la nomina di notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione”, estendendo quindi anche agli avvocati tale possibilità.
Verrebbe quasi da dire: “piuttosto che niente meglio piuttosto”, un gioco di parole che sta significare “poco è meglio di niente”, ma non è certo con la politica dei “contentini” che si potranno risolvere i veri problemi della Giustizia.
Riportiamo di seguito il testo del nuovo art. 791-bis con le modifiche apportate dalla legge di conversione evidenziate in grassetto.
ART. 791-bis. (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato
eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 739.
Il professionista incaricato designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione.
Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter. Se l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.
Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi. »
Giudice ausiliario
Avevamo già evidenziato come la norma che disciplina l’accesso alla carica di Giudice ausiliario fosse fortemente penalizzante per la categoria forense e dobbiamo amaramente constatare come nella legge di conversione nulla sia stato fatto al riguardo.
Il comma sul limite di età e sull’incompatibilità sono rimasti inalterati e l’unica modifica apportata risulta essere addirittura peggiorativa ai fini dell’accesso in quanto pone un limite di tre anni dopo l’eventuale cancellazione dall’albo oltre il quale non è più possibile presentare la domanda.
Quello che segue è l’ art. 63 come modificato dalla legge di conversione.
ARTICOLO 63. (Giudici ausiliari).
1. Identico.
2. Identico.
3. Identico:
a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
c) identico;
d) gli avvocati anche se cancellati dall’albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.
Società con Sede all’estero
Una nota positiva va registrata invece per quanto riguarda la norma che limitava la competenza per le controversie di Società con sede all’estero ai Tribunali di Milano, Roma e Napoli, norma questa che, anziché contribuire alla riduzione dei tempi della giustizia, rischiava di creare dei pericolosi colli di bottiglia, proprio in quelle sedi dove notoriamente il carico processuale è già piuttosto elevato.
L’art. 80 del decreto è stato infatti completamente abolito.
Per una volta tanto possiamo dire che ha prevalso il buon senso ed un plauso va a chi ha proposto l’emendamento.
Proposta di conciliazione del giudice
Il rifiuto della proposta senza giustificato motivo non costituisce più un comportamento valutabile dallo stesso giudice ai fini della sentenza finale.
Di seguito il nuovo art. 185-bis come modificato dalla legge di conversione.
ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del
giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice »;