Un comma sul limite di età, unito a quello sull' incompatibilità, penalizza soprattutto gli avvocati
Domenica 23 Giugno 2013 |
Nell'ambito della perenne riforma della giustizia, un capitolo che, nell’alternanza di governi di elezione, governi tecnici e governi di solidarietà nazionale, non sembra proprio conoscere la parola fine, il decreto n. 69/2013 (decreto fare), pubblicato in G.U. in data 21 giugno 2013, prevede l'inserimento in servizio di 400 nuovi giudici ausiliari all'interno delle Corti di Appello.
I giudici saranno impiegati in tutti i procedimenti giudiziari, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, ad eccezione dei procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.
I giudici onorari acquisiranno lo status giuridico di magistrati onorari e riceveranno ogni 3 mesi un indennità determinata nella misura di € 200 per ciascun provvedimento che definisce il processo, con un tetto massimo di € 20.000 / anno. L'indennità è cumulabile anche con eventuali trattamenti pensionistici.
Ma chi potrà ricoprire tale ruolo?
Il comma 3 dell'art. 63 stabilisce chi può essere chiamato a svolgere il ruolo di giudice ausiliaro.
Si tratta di magistrati ordinari e avvocati dello Stato a riposo, di avvocati e notai a riposo e in attività, di professori universitari in materie giuridiche (1° e 2° fascia) a riposo e in attività, e di ricercatori universitari, sempre in materie giuridiche.
Fin qui nulla di insolito.
Ma se si legge con attenzione l'art. 64, che disciplina i requisiti per la nomina a giudice ausiliario, vediamo che al comma 2 compare un limite di età per avvocati e notai stabilito in 60 anni, peraltro assai inferiore a quello dei magistrati ordinari e professori universitari che è di 75 anni.
L'art. 69, comma 2 stabilisce inoltre che un avvocato nominato tra i candidati al ruolo di giudice ausiliario non possa svolgere tale attività nella corte d'appello appartenente al distretto dell'ordine in cui era iscritto al momento della nomina (con estensione ai 5 anni precedenti).
Il comma 3 del medesimo articolo, prevede inoltre (giustamente) che gli avvocati chiamati a svolgere le funzioni di giudice ausiliario non possano rappresentare, assistere o difendere le parti dei procedimenti in cui hanno svolto le funzioni, e tale limite non sembra avere alcuna scadenza temporale.
Ne consegue che difficilmente un avvocato potrà svolgere l'incarico di giudice ausiliario finché esercita la professione forense, a meno che non si trovi nella favorevole (ma rara) condizione di risiedere in una zona ubicata al confine tra due corti d'appello, nel qual caso potrebbe presentare domanda presso quella in cui non esercita la professione.
Quindi è ragionevole dedurre che un avvocato potrà essere chiamato a svolgere l'incarico di giudice ausiliario solo quando a riposo.
E qui casca l'asino, anzi l’avvocato, perché subentra il limite di età di 60 anni e non è difficile immaginare quanti potranno essere gli avvocati che riusciranno ad andare in pensione prima dei 60 anni.
E' vero che il limite di età vale anche per i notai, ma ricordiamo che l'incompatibilità di cui all'art. 69, commi 2 e 3, opera solo nei confronti degli avvocati.
Per concludere, al di là dell’evidente rilievo sulla mancanza di equità nello stabilire un limite di età così difforme tra la classe docente (75 anni) e quella di notai ed avvocati (60 anni), - quasi che queste ultime professioni siano considerate maggiormente usuranti delle capacità di giudizio – risulta altresì evidente da parte del legislatore una scarsa conoscenza della realtà previdenziale cui sono costretti i professionisti del diritto i quali, ogni anno che passa, vedono sempre più ridotte le possibilità di raggiungere, in tempi ragionevoli, l’età della meritata pensione, che peraltro diventa sempre più esigua ed incerta nonostante i reiterati aumenti contributivi operati dalle casse professionali.
Di seguito riportiamo gli articoli del decreto che discipliano l'entrata in servizio dei nuovi giudici ausiliari.
Art. 63
(Giudici ausiliari)
1.Ai fini di quanto previsto dall’articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.
2.I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell’ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.
3.Possono essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
d) gli avvocati, anche se a riposo;
e) i notai, anche se a riposo.
Art. 64
(Requisiti per la nomina)
1.Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.
2. Nei casi di cui all’articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.
3. Nel caso di cui all’articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all’albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all’articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
Art. 65
(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l’indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cui all’articolo 63, comma 3, lettera a), un numero di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di all’articolo63, comma 3, lettera a), non possono superare complessivamente il numero di quaranta.
2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all’albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di servizio o di esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.
3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.
4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell’ufficio.
Art. 66
(Presa di possesso)
1. Il giudice ausiliario prende possesso dell’ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall’articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a normadell’articolo 65, comma 4.
Art. 67
(Durata dell’ufficio)
1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di cinque anni.
2. La proroga è disposta con le modalità di cui all’articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall’incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell’articolo 71.
Art. 68
(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)
1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell’articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell’attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.
Art. 69
(Incompatibilità ed ineleggibilità)
1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all’articolo 63, comma 3, lettera d), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell’ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi di giudizio.
4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d’appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.
Art. 70
(Astensione e ricusazione)
1. Il giudice ausiliario ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell’articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall’articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
2. Il giudice ausiliario ha altresì l’obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.
Art. 71
(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)
1. I giudici ausiliari cessano dall’ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.
2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti di cui all’articolo 68, comma 2, propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.
3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.
4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.
5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 72
(Stato giuridico e indennità)
1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari è attribuita un’indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell’articolo 68, comma 2.
3. L’indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.
4. L’indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.