Decorrenza dell'assegno di mantenimento: dalla sentenza o dalla domanda?

Decorrenza dell'assegno di mantenimento: dalla sentenza o dalla domanda?
Mercoledi 23 Maggio 2018

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10788 del 04 maggio 2018 si pronuncia in merito alla questione della decorrenza dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.

Il caso: In sede di separazione dei coniugi S.M. e P.P. il Tribunale determinava un contributo a carico del primo di Euro 300,00 mensili per il mantenimento di ciascuna delle due figlie della coppia, conviventi con la madre.

Nel successivo giudizio di divorzio il Tribunale, in sede di definizione delle questioni economiche, stabiliva in Euro 550,00 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie, il contributo per il mantenimento della figlia C. dovuto dal padre alla madre, dichiarando cessato l'obbligo del contributo relativo alla figlia B., divenuta nel frattempo economicamente autosufficiente.

In sede di appello la sig.ra P. insisteva per l'aumento del contributo per il mantenimento della figlia C. ad Euro 700,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda (proposta con la memoria di costituzione nel giudizio di divorzio depositata il 16 maggio 2007), mentre con appello incidentale il sig. S. chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie.

La Corte d'appello rigettava il primo gravame ed accoglieva il secondo; per la Corte era corretta la statuizione del Tribunale relativa alla decorrenza dell'aumento del contributo per la figlia C. dalla data della sentenza di primo grado (2 luglio 2014), anzichè dalla data della domanda: per effetto del carattere determinativo della sentenza sul contributo è impossibile per la stessa di "operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 c.p.c.”.

La ex moglie ricorre in Cassazione censurando la statuizione relativa alla decorrenza dell'aumento del contributo per il mantenimento della figlia C.: per la ricorrente tale decorrenza non coincide con la data di emissione della sentenza, ma, in ossequio al principio che la durata del processo non può andare a pregiudizio della parte che ha ragione, retroagisce alla data della domanda o comunque alla data del venire in essere delle ragioni giustificative dell'aumento.

La Cassazione, nell'accogliere il gravame, osserva che:

  • il principio secondo cui la nuova determinazione del contributo con la sentenza non può operare per il passato, per il quale invece continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ., non è corretto in quanto tale precedente riguarda il rapporto tra le statuizioni della sentenza e quelle dei provvedimenti provvisori emessi dal giudice nel corso del medesimo processo;

  • nel caso in esame, invece, la determinazione del contributo per il mantenimento della figlia C. non è stata oggetto, prima della sentenza, di alcun provvedimento provvisorio ai sensi dei richiamati artt. 708 e 709;

  • nel successivo e distinto processo di divorzio trova piena applicazione il principio della decorrenza delle statuizioni della sentenza dalla data della domanda, in ossequio all'esigenza che la durata del giudizio non pregiudichi la parte che ha ragione;

  • pertanto, viene eununciato il seguente principio: “gli effetti della sentenza, emessa in sede di definizione delle questioni economiche relative al divorzio, modificativa dell'ammontare - già determinato con precedente provvedimento definitivo emesso in sede di separazione o di modifica delle condizioni economiche della separazione - del contributo di uno degli ex coniugi per il mantenimento dei figli collocati presso l'altro ex coniuge, retroagiscono alla data della domanda o comunque alla data, se successiva, del verificarsi delle ragioni giustificative della modifica”.

Esito: accoglimento con rinvio.

Allegato:

Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 10788 del 04/05/2018

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