Danno biologico: adeguati al ribasso gli importi 2016

Decreto Ministeriale 19 luglio 2016, pubblicato nella G.U. n.189 del 13/08/2016.
A cura della Redazione.
Danno biologico: adeguati al ribasso gli importi 2016

Scendono per il secondo anno consecutivo gli importi per il risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità (c.d. lesioni micropermanenti).

Mercoledi 31 Agosto 2016

Con Decreto Ministeriale del 19 luglio 2016, pubblicato nella G.U. n.189 del 16/08/2016, sono stati aggiornati gli importi relativi al risarcimento del danno biologico di lieve entità per lesioni fino a 9 punti di invalidità (c.d. lesioni micropermanenti).

La riduzione è pari a -0,4% e segue la variazione negativa (deflazione) dell'indice Istat FOI, utilizzato come riferimento per l'adeguamento annuale del risarcimento, relativa al mese di aprile 2016 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

In termini economici il punto base di invalidità scende da € 793,52 a € 790,35 e l'importo per ogni giorno di inabilità assoluta passa da € 46,29 a € 46,10.

In base a quest'ultimo adeguamento abbiamo aggiornato l'applicazione di calcolo del danno biologico con le relative tabelle.

I nuovi importi sono validi a decorrere dal mese di aprile 2016.

Di seguito il testo del decreto:


 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 31 maggio 2016;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 25 giugno 2015, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2015;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 25 giugno 2015, applicando la riduzione del -0,4% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

1.  A decorrere dal mese di aprile 2016, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 25 giugno 2015, sono aggiornati nelle seguenti misure:

  settecentonovanta euro e trentacinque centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

  quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

2.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Calcolo danno biologico da lesioni micropermanenti

Tabelle risarcimento lesioni micropermanenti


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